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Lo statuto degli studenti

Ormai nessun Pierino, per quanto terribile, potrà subire la minaccia, in verità da tempo solo teorica, di essere espulso da “tutte le scuole del Regno”. Il Regio Decreto n. 653 del 4 maggio 1925, infatti, è andato definitivamente in pensione, sostituito dal D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998, meglio noto come “Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti” (da notare la precisazione!). Comunque, si deve dare atto al ministro della Pubblica Istruzione Luigi Berlinguer di essere stato capace di dare agli studenti uno stato giuridico, che ancora non esisteva nonostante il pluriennale dibattito pedagogico sulla centralità dell’alunno. Niente da eccepire, inoltre, sulle finalità dello statuto, che “punta a collocare lo studente al centro della vita della scuola, in un rapporto dialettico e costruttivo con i docenti”. Tuttavia riflettendo sui sei articoli che compongono il regolamento emergono alcune perplessità, perché si ha l’impressione di essere passati dall’eccessivo e anacronistico rigore di un decreto ormai improponibile agli studenti di oggi, ad un regolamento che, nel tentativo di “salvaguardare” ad ogni costo l’alunno da eventuali “ingiustizie” che potrebbero essergli perpetrate dai professori, sembra uscito dalla penna di un convinto sessantottino. L’art. 1, che riguarda la vita della comunità scolastica, non aggiunge nulla di nuovo rispetto ai princìpi costituzionali; anche l’art. 2, che esplicita i diritti degli studenti, non apporta sostanziali cambiamenti a quanto previsto dalla normativa vigente; invece le novità sono contenute nell’art. 4, riguardante la disciplina. Questo articolo lascia ai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche l’individuazione dei comportamenti “che configurano mancanze disciplinari”, ma puntualizza che un alunno potrà essere espulso dalla scuola solo in caso di gravi e reiterate infrazioni disciplinari e per periodi non superiori a quindici giorni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento potrà, comunque, influire sulla valutazione del profitto. Via, dunque, anche il famoso “sette in condotta” che forse era lo spauracchio di qualche alunno poco gradito ai docenti perché “particolarmente vivace”. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l’allontanamento anche di un solo giorno dalla scuola potranno, inoltre, essere adottati solo da un organo collegiale e potranno essere convertiti in attività in favore della comunità scolastica. Se poi lo studente ritiene di avere subìto un’ingiustizia potrà rivolgersi ad un apposito “organo di garanzia” interno alla scuola, al quale, a sua volta, è preposto un altro organo di garanzia istituito a livello provinciale.
E se è il professore a “subire” a quale “organo di garanzia” potrà fare appello?

Anna Maria Di Falco

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