Come abbiamo scritto in precedenza, è stata pubblicata l’ordinanza della mobilità 2019. Le domande di mobilità si potranno effettuare:
– Docenti: 11 Marzo/05 Aprile 2019;
– Personale ATA: 1 Aprile/26 Aprile.
– Personale Educativo: 3 Maggio/28 Maggio;
– Licei Musicali, domande cartacee: 12 Marzo/5 Aprile;
Il nuovo contratto della mobilità, sarà triennale, quindi avrà una validità dal 2019 al 2022. La più importante novità è senz’altro quella relativa alla cancellazione degli ambiti territoriali e della chiamata diretta.
Una volta aboliti gli ambiti, non c’è più la limitazione delle 5 scuole (con preferenza puntuale) da poter inserire.
Pertanto, qualsiasi movimento di trasferimento o di passaggio cattedra/ruolo, farà acquisire la titolarità su scuola, sia in esito ad assegnazione da codice puntuale che da codice sintetico.
Fra i punti importanti del CCNI c’è quello relativo alla disposizione prevista nell’art.22, comma 4, lettera a1), del CCNL scuola 2016-2018, in cui viene specificato che le procedure e i criteri generali per la mobilità professionale e territoriale fatte salve le disposizioni di legge, al fine di perseguire il principio della continuità didattica, i docenti possono presentare istanza volontaria non prima di tre anni dalla precedente, qualora abbiano ottenuto l’istituzione scolastica richiesta volontariamente. Stiamo parlando quindi del vincolo triennale.
Tuttavia, è bene chiarire che ciò non vale per tutti i docenti.
Sono essenzialmente due i casi in cui scatta il vincolo triennale:
1) Se il docente ottiene a domanda volontaria, e senza fruire di alcuna precedenza, una scuola indicata con preferenza puntuale nel modulo di domanda;
2) Se il docente ottiene il trasferimento, all’interno del proprio comune di titolarità, in una scuola o espressa puntualmente come nel caso 1) o una scuola del distretto sub-comunale del comune di titolarità espresso come codice sintetico.
Al contrario, il blocco di tre anni non è valido per gli insegnanti che richiedono soltanto codici sintetici, come quelli dei comuni e distretti (ovviamente diversi da quelli di titolarità), oppure codici sintetici delle province nel caso di mobilità interprovinciale.
Inoltre, è bene anche chiarire che i beneficiari della precedenza di cui all’art.13 del CCNI mobilità (quello che regola il sistema delle precedenze e dell’esclusione dalle graduatorie interne di istituto), se non soddisfatti in scuola del comune di residenza propria o di residenza del familiare da assistere, ma soddisfatti in scuola di altro comune, non dovranno seguire nessun vincolo triennale.
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Termine ultimo per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili personale docente: 25 maggio 2019
Pubblicazione movimenti docenti per tutti i gradi di scuola: 20 giugno 2019
Mobilità professionale e territoriale verso le discipline specifiche dei Licei musicali.
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