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Mobilità 2020: errori nelle graduatorie dei perdenti posto. Come si fa il ricorso

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Il dirigente scolastico, cui compete la formulazione delle graduatorie finalizzate all’individuazione dei docenti soprannumerari, entro 15 giorni dal giorno fissato come terminedi scadenza per la presentazione  delle domande di mobilità per l’anno scolastico 2020/2021, affigge all’albo della scuola le graduatorie redatte secondo le previsioni di cui alla tabella di valutazione contenuta nel CCNI valido per il triennio 2019/20,2020/21 e 2021/22, con le particolari indicazioni relative alla mobilità d’ufficio riguardo alla valutazione dell’anzianità di servizio, alle esigenze di famiglia. da intendere come esigenze di non allontanamento in riferimento al comune di titolarità e tenendo conto delle precedenze possedute che danno luogo all’esclusione dalle graduatorie medesime, avendo , inoltre, presente che debbono essere valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto per la presentazione delle domande di trasferimento.

Per l’anno in corso, dunque, l’affissione all’albo potrà avvenire dal 7 maggio c.a., dal momento che l’O.M. n.182 del 23/03/2020 ha fissato al 21 aprile c.m. la data di scadenza per la presentazione delle domande di mobilità per il personale docente.

Il docente cui non fosse stato riconosciuto il punteggio spettante, o per mancata attribuzione o per erronea valutazione o il mancato riconoscimento dei diritti di precedenza, può presentare motivato reclamo avverso le graduatorie redatte dal dirigente scolastico entro 10 giorni dalla pubblicazione o notifica dell’atto, rivolto all’organo che lo ha emanato. I reclami sono esaminati con l’adozione degli eventuali provvedimenti correttivi degli atti contestati entro i successivi 10 giorni e comunque non oltre la data di inserimento a sistema delle domande fissata dall’OM. Le decisioni sui reclami sono atti definitivi.

Successivamente, nel caso in cui il detto reclamo non abbia trovato accoglimento, il docente può ricorrere  alle procedure previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del CCNL 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183, facendone richiesta entro 10 giorni dalla pubblicazione degli esiti all’Ufficio dell’Amministrazione presso il quale ha presentato la domanda.

Alleghiamo uno schema di reclamo avverso la graduatoria redatta dal dirigente scolastico.