Home Mobilità Mobilità 2020, precedenza per assistere un genitore: il contratto superato dal giudice

Mobilità 2020, precedenza per assistere un genitore: il contratto superato dal giudice

CONDIVIDI

Con le operazioni di presentazione delle domande ancora in corso, arrivano le prime decisioni della Magistratura sulla mobilità del personale docente per l’a.s. 2020/2021.

Sulla scia della giurisprudenza già formatasi in materia, anche per la mobilità per il prossimo anno scolastico è stato dichiarato illegittimo il CCNI nella parte in cui non viene riconosciuta la precedenza nelle operazioni di mobilità interprovinciale per l’assistenza al genitore disabile grave.

L’ordinanza

Nel caso specifico, con l’Ordinanza del Tribunale di Patti del 14 aprile 2020, accogliendo la domanda d’urgenza formulata da una docente assistita dall’avvocato Santina Franco, il Tribunale siciliano ha dichiarato il diritto della stessa a beneficiare della precedenza nelle operazioni di mobilità interprovinciale, liberandola conseguentemente dal vincolo triennale cui era sottoposta.

In particolare, l’oggetto diretto del ricorso era l’accertamento del diritto della ricorrente a fruire della precedenza nella mobilità interprovinciale per la necessità di prestare assistenza alla madre in stato di grave disabilità, con il conseguente diritto a presentare la domanda di mobilità interprovinciale per l’as 2020/2021.

Il Tribunale di Patti ha evidenziato l’illegittimità delle disposizioni del contratto integrativo e dell’ordinanza ministeriale che regola la procedura di mobilità.

L’interpretazione

Infatti, il contratto collettivo integrativo e l’ordinanza ministeriale 812/2020, nella parte in cui consentono di far valere il diritto di precedenza per l’assistenza ad un genitore disabile grave soltanto nella fase dei trasferimenti provinciali, e non pure nella fase interprovinciale, rappresentano una ingiustificata lesone del diritto riconosciuto e tutelato dall’art.33 comma 5 della l. 104/92.

Riconoscendo il diritto alla precedenza nella mobilità interprovinciale, quale diretta conseguenza, il Tribunale ha anche “liberato” la ricorrente dal vincolo triennale che le impediva di partecipare alla mobilità, in quanto aveva precedentemente ottenuto la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria.