Mobilità 2024/25, ricongiungimento, coniuge militare e cattedre orarie: facciamo chiarezza

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Nell’appuntamento di oggi con la rubrica di consulenza scolastica, il prof. Lucio Ficara risponde ad alcune domande sulla mobilità 2024/25.

1) Posso richiedere ricongiungimento al mio convivente di fatto nel comune X dove risiediamo? Faccio presente che non sono sposata ma convivo da anni con il mio compagno nello stesso domicilio anagrafico.

Nell’OM 30 del 23 febbraio 2024 è chiaramente scritto, in più passaggi, che il punteggio di 6 punti per il ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile,  si applica, in caso di non coniugati, anche al convivente di fatto ai sensi dell’art. 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76.

2) La docente che ha il coniuge militare che viene trasferito d’ufficio in altra provincia, ha diritto al trasferimento con precedenza nel comune o nella provincia in cui il coniuge è stato trasferito?

Sì, ha pienamente diritto al trasferimento con precedenza ai sensi dell’art.13, comma 1, punto VI del CCNI mobilità 2022-2025. In merito alla documentazione per i beneficiari della precedenza ex articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266 e dell’articolo 2 della legge 29 marzo 2001, n. 86 si precisa che, per fruire della precedenza riconosciuta al coniuge convivente rispettivamente del personale militare o del personale cui viene corrisposta l’indennità di pubblica sicurezza e che si trovi nelle condizioni previste dall’articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266 e dall’articolo 2 della legge 29 marzo 2001, n. 86, il personale interessato dovrà allegare una autocertificazione dalla quale risulti che il medesimo sia stato trasferito in tale sede d’autorità, nonché una dichiarazione, resa sotto la propria personale responsabilità, con la quale il coniuge trasferito dichiari di essere convivente con il richiedente

3) Come funziona la preferenza di avere come trasferimento una cattedra oraria esterna fra comuni differenti? Il sistema prima soddisfa su cattedre intere e poi sceglie le cattedre orario oppure segue l’ordine di preferenza a prescindere se c’è una cattedra intera o una cattedra oraria?

Nella domanda di mobilità esiste, a margine delle preferenze da scegliere, l’opportunità di richiedere cattedre orarie nello stesso comune o addirittura cattedre orario sia nello stesso comune ma anche tra comuni diversi. Nel caso venga selezionata l’opzione cattedre orario anche tra comuni diversi, il sistema informatizzato vaglierà ogni singola preferenza, nell’ordine scelto, e in ognuna di queste preferenze in primis cercherà la cattedra intera e poi la cattedra oraria nello stesso comune, per concludere con le cattedre orario tra comuni diversi. Quando troverà un posto libero, il docente verrà trasferito in quella sede, senza verificare le sedi successivamente espresse in domanda.