La trattativa tra ministero e sindacati sembra essersi arenata sul problema del blocco triennale introdotto dall’art. 58 del decreto 73 del 25 maggio 2021.
Detto articolo al comma 2 punto f) testualmente afferma: “Al fine di tutelare l’interesse degli studenti alla continuità didattica, i docenti possono presentare istanza volontaria di mobilità non prima di tre anni dalla precedente, qualora in tale occasione abbiano ottenuto la titolarità in una qualunque sede della provincia chiesta.
Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano a decorrere dalle operazioni di mobilità relative all’anno scolastico 2022/2023”.
Possono presentare domanda di mobilità territoriale o passaggio di ruolo o cattedra i docenti con contratto a tempo indeterminato che:
I docenti che si trovano in una delle seguenti condizioni:
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