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Mobilità personale ATA: qual è la procedura? Facciamo chiarezza

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Il CCNI valido per il triennio 2022 /2025 detta le disposizioni per la mobilità del personale ATA appartenente al ruolo provinciale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data di presentazione della domanda.

Personale senza sede definitiva

Può partecipare alla mobilità per le sedi della provincia di titolarità o per altra provincia:

  • il personale ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che sia per qualsiasi motivo in attesa della sede di titolarità;
  • il personale della Croce Rossa Italiana e degli Enti di area vasta transitato nel comparto scuola nei ruoli ATA;
  • il personale docente inidoneo transitato nei ruoli ATA;
  • il personale che ha perso la sede di titolarità;
  • il personale che ha ottenuto la mobilità professionale in profilo superiore.

Nel caso il suddetto personale non dovesse presentare domanda di mobilità, sarà trasferito d’ufficio con punti zero.

Se non si ottiene una sede richiesta

Qualora il personale senza sede definitiva, non dovesse ottenere alcuna delle preferenze espresse nella domanda, sarà assegnato a una sede definitiva sui posti residuati dopo i trasferimenti provinciali e prima sia della mobilità professionale sia della mobilità territoriale interprovinciale.

L’assegnazione avverrà d’ufficio, seguendo l’ordine di graduatoria con cui gli stessi partecipano al movimento.

Assegnazione sedi d’ufficio

a ciascun aspirante è assegnata d’ufficio la prima sede disponibile in ambito provinciale in seguito si procede, per una delle tipologie di posto richieste nella domanda, seguendo la tabella di viciniorità, dal comune relativo alla prima preferenza valida espressa.

  • Qualora la prima preferenza sia un grande distretto, si prende come comune di partenza, il comune sede di distretto.
  • Nel caso, invece, sia un grande comune con più distretti, si prende il primo distretto del comune;
  • per le preferenze provincia si considera come comune di partenza il comune del capoluogo di provincia.
  • se la preferenza è un centro territoriale per l’istruzione degli adulti, si considera il comune del centro territoriale;
  • per le preferenze provincia si considera come comune di partenza il comune del capoluogo di provincia
  • Qualora il personale non trovi posto nelle scuole della provincia di titolarità, è assegnato a uno dei centri territoriali provinciali per l’istruzione degli adulti della provincia seguendo la tabella di viciniorietà dei comuni in cui vi siano centri territoriali dal comune relativo alla prima preferenza valida espressa.