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Mobilità personale ATA: valutazione esigenze di famiglia

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Per quanto riguarda la valutazione delle esigenze di famiglia è effettuata esclusivamente in base alla documentazione prodotta dagli interessati, unitamente alla domanda. Il punteggio spetta, comunque, per il comune di residenza dei familiari a condizione che essi, alla data di pubblicazione dell’ordinanza, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi.

Comune viciniore

Il ricongiungimento alla famiglia vale oltre che per il comune di residenza del familiare al quale si chiede l’avvicinamento anche, nel caso in cui nel comune di ricongiungimento non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili e lo stesso risulti viciniore alla sede di titolarità.

Punteggio per ricongiungimento o riavvicinamento al:

  • coniuge, ovvero nel caso di personale senza coniuge o separato giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento o riavvicinamento ai genitori o ai figli sono attribuiti 24 punti;
  • per ogni figlio di età inferiore a sei anni sono attribuiti 16 punti;
  • per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età o per ogni figlio maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro son attribuiti 12 punti.

Il punteggio per i figli va attribuito se compiono i 6 anni o i 18 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il trasferimento.

Figli disabili

Per la cura e l’assistenza dei figli disabili fisici, psichici o sensoriali, ovvero del coniuge o del genitore totalmente o permanentemente inabili al lavoro, che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto o per l’assistenza dei figli tossicodipendenti sottoposti ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso la residenza abituale con l’assistenza del medico di fiducia o presso le strutture pubbliche e private, qualora il programma comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura medesima sono attribuiti 24 punti.

Condizioni per l’attribuzione del punteggio

La valutazione è attribuita soltanto se gli interessati producono una dichiarazione, in carta libera, rilasciata dal medico di fiducia o dal responsabile delle strutture, nei seguenti casi:

  • figlio disabile, ovvero coniuge, o genitore, ricoverati permanentemente in istituto di cura;
  • figlio disabile, ovvero coniuge, o genitore, bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare la necessità di risiedere nella sede dell’istituto medesimo.