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Mobilità personale ATA: valutazione servizi, continuità e punteggio aggiuntivo

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Fermo restando che sono presi in considerazione soltanto le domande presentate con il modulo presente nel sito del MIM nella sezione mobilità, le stesse vanno corredate dalle dichiarazioni dei servizi prestati.

Valutazione servizi

L’anzianità di servizio nel profilo di appartenenza va valutata 2 punti per ogni mese di servizio o frazione residua di 16 giorni; il servizio è considerato valido e quindi valutato fino alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda fissata il 25 marzo del 2024; oltre ai due punti previsti per ogni mese di servizio la tabella di valutazione prevede l’attribuzione di ulteriori 2 punti per ogni mese di servizio prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole.

Personale transitato da altri Enti

Per il personale transitato dagli EL o dalla CRI nei ruoli del personale ATA il servizio prestato è valutato come servizio prestato nello Stato. Fermo restando che il servizio nella CRI è valutato soltanto se prima del passaggio nel ruolo del personale ATA il soggetto abbia prestato servizio di ruolo o non di ruolo in uno dei profili del personale ATA.

Servizio non di ruolo

Per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio non di ruolo o di altro servizio riconosciuto o riconoscibile sono attribuiti 2 punti per ogni mese di servizio o frazione residuale di 16 giorni; se il soggetto interessato ha prodotto domanda di mobilità; se invece il soggetto viene trasferito d’ufficio gli è attribuito un punto per ogni mese di servizio. Fermo restante che il suddetto punteggio è raddoppiato se il servizio è stato prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole. 

Servizio P.A.

Per ogni anno o frazione superiore ai 6 mesi di servizio effettivamente prestato a qualsiasi titolo in pubbliche amministrazioni o negli enti locali è attribuito un punto.

Continuità

Per ogni anno intero di servizio prestato nel profilo di appartenenza senza soluzione di continuità per almeno un triennio nella scuola di attuale titolarità in aggiunta a quello di cui sopra sono attribuiti

  • 8 punti entro il quinquennio
  • 12 punti oltre il quinquennio

Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia.

Punteggio aggiuntivo

Per il personale ATA che per un triennio a decorrere dalle operazioni di mobilità per l’a.s. 2000/01 e fino all’a.s. 2007/2008, non abbia presentato domanda di trasferimento provinciale o di passaggio di profilo provinciale o, pur avendo presentato domanda, l’abbia revocata nei termini previsti dall’O.M. sulla mobilità, è attribuito, una tantum, un punteggio aggiuntivo di 40 punti.

Il suddetto punteggio spetta anche al personale che nel suddetto periodo, ha presentato in ambito provinciale:

• domanda condizionata di trasferimento in quanto individuati soprannumerari;

• domanda di rientro nella scuola di precedente titolarità nell’ottennio di fruizione del diritto alla precedenza perché trasferito d’ufficio e richiede il rientro nella scuola o nel comune di titolarità.

Quando si perde il punteggio aggiuntivo

Il punteggio aggiuntivo di 40 punti si perde esclusivamente nel caso in cui si ottenga, a seguito di domanda volontaria in ambito provinciale, il trasferimento, il passaggio o l’assegnazione provvisoria.