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Modello 730: casi particolari per i sostituti d’imposta

La circolare tratta inoltre alcuni casi particolari che i sostituti d’imposta potrebbero trovarsi a dover gestire.

 
Cessazione del rapporto di lavoro e assenza di retribuzione
Se prima di effettuare o completare il conguaglio interviene la cessazione del rapporto di lavoro, il sostituto d’imposta non dovrà effettuare i conguagli a debito e dovrà comunicare tempestivamente agli interessati gli importi risultanti dalla dichiarazione, che gli stessi devono versare direttamente. Può essere, ad esempio, il caso del personale della scuola assunto con contratto di lavoro a tempo determinato nel periodo settembre 2010 giugno 2011. In alternativa, i contribuenti che si trovano nella posizione di momentanea assenza di retribuzione possono scegliere di richiedere la trattenuta della somma a debito, con l’applicazione dell’interesse dello 0,40 per cento mensile, se il sostituto deve loro erogare emolumenti entro l’anno d’imposta, mentre, in caso di conguaglio a credito, il sostituto d’imposta è tenuto ad operare i rimborsi spettanti ai dipendenti cessati (compresi i dipendenti della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato nel periodo settembre 2010 giugno 2011) o privi di retribuzione, mediante una corrispondente riduzione delle ritenute.
Analoga situazione si verifica in caso di personale posto, prima del conguaglio, in aspettativa priva di retribuzione.
 
Decesso del contribuente
Il decesso del contribuente assistito fa venir meno l’obbligo per il sostituto di effettuare le operazioni di conguaglio risultanti dal modello 730.
Se il decesso è avvenuto prima dell’effettuazione o della conclusione di un conguaglio a debito, il sostituto deve comunicare agli eredi l’ammontare delle somme o delle rate non ancora trattenute, che devono essere versate dagli eredi, mentre, nel caso di un conguaglio a credito, il sostituto d’imposta dovrà comunicare agli eredi gli importi utilizzando le voci contenute nel prospetto di liquidazione, che andranno indicati anche nell’apposita certificazione.
Tale credito potrà essere computato nella successiva dichiarazione che gli eredi devono, o comunque possono, presentare per conto del contribuente deceduto. Gli eredi, in alternativa, possono presentare istanza di rimborso.
Se il deceduto è un contribuente che ha presentato la dichiarazione in forma congiunta come dichiarante, il coniuge superstite deve separare la propria posizione tributaria, utilizzando i dati che il sostituto d’imposta deve comunicare secondo le indicazioni analitiche contenute nel modello 730-3. Il debito dovuto dal coniuge superstite deve essere tempestivamente versato; non sono applicate le sanzioni per tardivo versamento. Il credito può essere fatto valere nella successiva dichiarazione.
 
Dichiarazione congiunta
I coniugi non legalmente o effettivamente separati possono, se almeno uno di essi si trova nelle condizioni che consentono di utilizzare il modello 730, presentare la dichiarazione dei redditi in forma congiunta.
Non può essere utilizzata la forma congiunta se uno dei coniugi nel 2010 è titolare di redditi che non possono essere dichiarati con il modello 730 o se è tenuto a presentare il modello UNICO 2011 Persone fisiche.
Se entrambi i coniugi possono avvalersi dell’assistenza fiscale, scelgono a quale dei rispettivi sostituti presentare la dichiarazione; in tal caso il coniuge che ha come sostituto il soggetto al quale è presentata la dichiarazione deve essere indicato come dichiarante.
Nel caso in cui la dichiarazione congiunta sia presentata a un CAF o ad un professionista abilitato, deve essere indicato come dichiarante il soggetto che ha scelto il proprio sostituto per le operazioni di conguaglio.
Non è possibile presentare la dichiarazione congiunta se il coniuge è deceduto o se si presenta la dichiarazione per conto di altri contribuenti.
Lara La Gatta

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