Con l’avvio del prossimo anno scolastico, il numero di cattedre orario esterne aumenterà, come aumenterà anche il numero dei docenti utilizzati su più di una scuola. Per questi docenti è utile sapere che la Corte di Cassazione, sez. lavoro, con sentenza n. 17511 del 27 luglio 2010 ha affermato che il dipendente pubblico, con ore “buche” nel proprio orario di servizio, deve essere retribuito tenendo in considerazione anche di queste ore.
Infatti, per la Suprema Corte, nel caso in cui lo spostamento sia funzionale alla prestazione lavorativa, occorrerà tenerne conto ai fini della quantificazione dello stipendio.
Inoltre la prestazione su uno spostamento obbligato dovrà essere qualificata come lavoro a tutti gli effetti, anche a proposito dei limiti temporali imposti dall’art. 2107 del codice civile. La questione sopra esposta è stata affrontata anche dal Ministero del Lavoro con interpello n. 13/2010 del 2 aprile 2010. In questa sede si è chiarito come il D.Lgs. n. 66/2003, superando la normativa contenuta nel RD 1955/1923, considera la prestazione lavorativa quale “messa a disposizione” e non più come lavoro effettivo.
Tale principio ha una precisa corrispondenza con quanto stabilito dalla Direttiva CE 1993/104, secondo cui la definizione di orario di lavoro è la seguente: “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni”.
Questo principio di legittimità può avere sviluppi pratici molto importanti nel comparto scuola. La sentenza n. 17511 del 27 luglio 2010, infatti, può adattarsi al caso di scuole articolate su più succursali, sedi staccate, oppure al docente avente cattedra orario esterna. In questi casi, qualora il dipendente dovesse recarsi da una scuola all’altra (a maggior ragione se nell’ambito della stessa giornata), potrebbe legittimamente pretendere che il tempo di spostamento venga considerato a tutti gli effetti quale prestazione lavorativa.
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