La riduzione dell’ora di lezione, attuata per consentire agli alunni pendolari di prendere i mezzi pubblici per ritornare a casa, non determina l’insorgere di debiti in capo ai docenti.
Tale riduzione, infatti, non dipende dai prestatori di lavoro e, rendendo impossibile la prestazione (causa di forza maggiore), nella misura derivante dalla riduzione stessa, libera i docenti coinvolti da qualsivoglia obbligo di recupero delle frazioni di prestazione non effettuata.
E’ illegittimo, dunque, disporre trattenute in busta paga a carico di docenti, che si rifiutino di soddisfare la pretesa del dirigente di recuperare il presunto debito.
Il principio è stato affermato dal giudice del lavoro di Torino, con una sentenza emessa il 2 dicembre scorso (n. 7503).
L’accoglimento dei ricorso, presentato da 2 docenti di una scuola del capoluogo piemontese, ha dato luogo, peraltro, anche alla condanna delle Amministrazioni coinvolte alla restituzione della retribuzione, che era stata ingiustamente trattenuta e al pagamento delle spese di lite, liquidate, queste ultime, nell’ordine di 2.500 euro.
La sentenza si inquadra in un recente orientamento della giurisprudenza di merito, confortato, peraltro, anche da una recente sentenza del Tribunale di Reggio Emilia (n.1953/02 del 2/10/2002 dep. il 10/10/2002).
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