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Orario servizio, contratto non può essere superato da regolamento interno

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Un Dirigente scolastico non può applicare dei regolamenti interni di Istituto, anche se questi dovessero essere stati regolarmente deliberati dagli organi collegiali, volti a superare delle chiare norme contrattuali.

Entrata e uscita da scuola dei docenti

L’entrata a scuola, prima dell’inizio delle lezioni, di un docente e la sua relativa uscita a conclusione delle lezioni, è regolata dall’art.29, comma 5, del CCNL scuola 2006-2009. In tale norma è scritto chiaramente che i docenti per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi.

Per tale norma è illegittimo che un Dirigente scolastico chieda la presenza a scuola degli insegnanti 30 minuti prima dell’inizio delle lezioni o, in riferimento all’uscita della scuola primaria, la loro permanenza nei locali dell’Istituto fino all’arrivo di tutti i genitori dei propri alunni.

Nel caso di ritardo dei genitori a prendere i figli a scuola, sono i collaboratori scolastici che cureranno la vigilanza dei bambini, il docente ha solo l’obbligo di assistere l’uscita e, in caso di assenza dei genitori, segnalare immediatamente al Dirigente il problema.

Orari di mensa scolastica sono ore di didattica

Le attività di insegnamento sono regolate sia dall’art.28 del CCNL scuola 2006-2009 e integrate dall’art.28 del CCNL scuola 2016-2018. Nel comma 10 dell’art.28 del CCNL scuola 2006-2009 è scritto che per il personale insegnante che opera per la vigilanza e l’assistenza degli alunni durante il servizio di mensa o durante il periodo della ricreazione il tempo impiegato nelle predette attività rientra a tutti gli effetti nell’orario di attività didattica.

Non può considerarsi legittimo un regolamento che considera l’intervallo degli alunni o la mensa come orario di interruzione della didattica e non rientrante nel monte ore settimanale di servizio.

Piano annuale delle attività deve essere deliberato

Il dirigente scolastico non può decidere da solo il piano annuale delle attività, ma lo deve deliberare insieme al Collegio dei docenti. Le eventuali modifiche del piano annuale delle attività, devono essere sottoposte a nuova delibera collegiale. È utile sapere che all’art.28, comma 4, del CCNL scuola, è scritto che gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento.

Prima dell’inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente, che sono conferiti in forma scritta e che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell’azione didattico-educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell’anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze. Di tale piano è data informazione alle OO.SS. di cui all’art. 7.