Home Personale Nuove immissioni in ruolo per il 2020/21: come funzionano

Nuove immissioni in ruolo per il 2020/21: come funzionano

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Prima dell’ imminente pubblicazione degli esiti della mobilità per il prossimo anno scolastico, attese per il 29 giugno prossimo, sono state disposte immissioni in ruolo per 4.500 posti lasciati liberi da chi aveva fatto domanda di pensionamento nel 2019 secondo la misura prevista dalla c.d. quota 100, ai sensi  del D.L. 126/2019 convertito, con modificazioni, nella Legge 159 del 20/12/2019.
Si tratta di posti per i quali l’INPS aveva certificato il diritto alla pensione dopo la chiusura dell’area del SIDI preposta all’acquisizione dei posti lasciati liberi per pensionamento per cui tali nomine in ruolo avranno decorrenza giuridica dal 1/9/2019 e decorrenza economica dal 1/9/2020.

Le restanti immissioni in ruolo, previste per il prossimo anno, avverranno entro il 20 settembre del corrente anno, termine ultimo fissato dal decreto scuola per le operazioni connesse all’ordinato avvio dell’anno scolastico, in deroga al termine fissato al 10 settembre dall’ art.5 comma 1 del D.L 8/6/2020.

Negli anni precedenti, le operazioni di immissione in ruolo e quelle relative alla mobilità annuale, andavano concluse entro il 31 agosto. Lo slittamento in avanti di tale data è dovuto quest’anno alle doppia modalità di immissione in ruolo voluta dalla ministra Azzolina che prevede una duplice procedura di immissione in ruolo.

La prima, sarà effettuata secondo la consueta procedura: il 50% dei posti per scorrimento delle graduatorie dei concorsi 2016 e 2018 e il restante 50% per scorrimento delle GaE.
La seconda, denominata “call veloce”, novità prevista dal decreto-legge 126/2019, ha lo scopo di consentire tempi più rapidi di accesso al ruolo e una maggiore copertura dei posti e delle cattedre vacanti soprattutto in quelle aree del Paese dove da tempo ci sono maggiori possibilità di essere immessi in ruolo.

La nuova procedura di assunzione, disciplinata ora dal D.M. n 25 dell’8/6/2020, è prevista dal D.L. 126/19 convertito nella legge 159/2019.
Essa prevede che al termine delle operazioni di assunzione, secondo la modalità ordinaria già descritta nel presente articolo, qualora residuino posti che non si è potuto attribuire per carenza di aspiranti inclusi nelle GM dei concorsi regionali o negli elenchi delle GaE provinciali , possano essere immessi in ruolo, a domanda,   aspiranti inclusi nelle  graduatorie regionali di merito dei concorsi 2016 e 2018, in successione temporale, e successivamente aspiranti  inclusi  in GAE e  aspiranti presenti nelle graduatorie di merito dell’ultimo concorso del personale educativo.

Gli aspiranti presenti nelle graduatorie di merito regionali dei concorsi del 2016 e del 2018 nonché nelle GM del personale educativo possono presentare domanda per essere assunti in una o più province di altra regione, mentre gli aspiranti presenti in GAE possono presentare istanza per essere assunti in una o più province della stessa regione oppure, in alternativa, in una o più province di una diversa regione.

Terminate le assunzioni in ruolo di pertinenza del proprio A.T., nel caso in cui residuino posti, l’USR pubblica le disponibilità dei posti e rende disponibili le funzioni su un’apposita piattaforma ministeriale per la presentazione delle domande che dovranno essere inviate entro 5 giorni dalla apertura delle funzioni. Si precisa che sarà possibile scegliere una sola regione.

Nel caso in cui gli aspiranti siano inseriti in più di una graduatoria potranno richiedere di essere assunti per tutte le graduatorie nella regione richiesta e in tutte le province di interesse alle quali dovrà essere data priorità di scelta. Inoltre, si dovrà indicare anche l’ordine di priorità tra i diversi tipi di posto per ciascuna delle province prescelte nel caso in cui si partecipi per più graduatorie relative a diversi tipi di posto o diverse classi di concorso.
A ciascun aspirante verrà fatta una proposta di assunzione nel rispetto della posizione in graduatoria, tenendo conto della priorità indicata tra le diverse province nonché dell’ordine di priorità tra i diversi tipi di posto indicati per quella provincia.

Naturalmente, ogni docente partecipa con il punteggio, le preferenze e le precedenze già acquisite a sistema derivanti dalla graduatoria di provenienza.
Le assunzioni avverranno, per la quota del 50% spettante con precedenza dalle GM e successivamente da GAE.

In particolare, per quanto riguarda le graduatorie concorsuali di merito sarà rispettato il seguente ordine:

  1. dapprima le immissioni da graduatorie di merito per titoli ed esami nell’ordine temporale dei bandi (per il 2020/2021 si tratta delle GM 2016 vincitori + idonei)
  2. successivamente da graduatorie di merito di concorsi riservati selettivi nell’ordine dei bandi (per il 2020/2021 nessuno; dal 2021/2022 le GM del concorso straordinario della secondaria che si svolgerà nel corso del 2020/2021
  3. infine da graduatorie di merito di concorsi non selettivi nell’ordine temporale dei bandi : GMRE di cui al DDG 85/ 2018, cosiddetti ex FIT per la secondaria,  e GMRE del concorso straordinario 2018 per infanzia e primaria.

Naturalmente l’accettazione della proposta o la rinuncia alla proposta comportano la decadenza dalla procedura di chiamata per tutte le altre eventuali opzioni di “call veloce” ferma restando la possibilità, da parte degli aspiranti, di poter ripresentare domanda per la “call veloce” ogni anno, perché gli elenchi cessano di avere efficacia al termine della procedura annuale.

E’ bene sottolineare che ai sensi del DL 126/09 coloro che ottengono la chiamata da call veloce dovranno permanere per un quinquennio nella provincia di titolarità senza poter produrre istanza di trasferimento né di utilizzazione o assegnazione provvisoria.