Il cardine attorno al quale ruota il Codice, che aggiorna norme risalenti al 1939, è l’art. 9 della Costituzione.
Con una decisa semplificazione legislativa, sulla base della delega prevista dall’art.10 della legge n. 137/2002, il codice fornisce uno strumento unico per difendere e promuovere il patrimonio culturale e paesaggistico nazionale, coinvolgendo gli Enti Locali e definendo in maniera irrevocabile i limiti dell’alienazione del demanio pubblico, che escluderà i beni di particolare pregio artistico, storico, archeologico e architettonico.
Nel "patrimonio culturale nazionale" vengono distinte due tipologie di beni culturali: i beni culturali in senso stretto, coincidenti con le cose d’interesse storico, artistico, archeologico, ecc., di cui alla legge n. 1089 del 1939, e quell’ altra specie di bene culturale, in senso più ampio, che è costituita dai paesaggi italiani (già retti dalla legge n. 1497 del 1939 e dalla legge Galasso del 1985), frutto della millenaria antropizzazione e stratificazione storica del nostro territorio, un unicum nell’esperienza europea e mondiale tale da meritare il rilievo e la protezione dovuti.
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