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Nuovo Dpcm, DaD per superiori e medie ma molti alunni andranno a scuola. E pure i loro prof

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Per riepilogare, in quali casi il nuovo Dpcm scuola del 3 novembre e l’ultima nota ministeriale del 5 novembre autorizzano la didattica in presenza pure in zona rossa?

Da quello che leggiamo sui documenti del Ministero dell’Istruzione, a conti fatti saranno molti gli alunni che frequenteranno la scuola in presenza, ben oltre le aspettative, forse, date le numerose deroghe al principio di tenere i ragazzi a casa.

Deroghe alla scuola a distanza

Secondo le indicazioni ministeriali, seppure in zona rossa, sono autorizzati a frequentare la scuola in presenza i seguenti soggetti:

  • Alunni di scuola dell’infanzia e primaria.
  • Alunni di scuola secondaria di primo grado ma solo delle classi prime.
  • Alunni che debbano svolgere, in special modo per le materie di indirizzo, attività laboratoriali o esercitazioni pratiche,caratterizzanti e non altrimenti esperibili, purché formalmente contemplate dai vigenti ordinamenti e nel rigoroso rispetto dei protocolli di sicurezza.
  • Alunni impegnati in percorsi per le competenze trasversali.
  • Alunni in condizione di disabilità o con disturbi specifici di apprendimento rispetto alle quali condizioni sia preferibile la scuola in presenza, nel rispetto del principio di inclusività e per favorire gli obiettivi di apprendimento.
  • Gruppi di alunni che siano compagni di classe di ragazzi con disabilità o con DSA, nell’ottica di permettere al disabile di interagire ai fini di un’effettiva e reale inclusività, come spieghiamo in altro articolo.
  • Alunni in condizione di “digital divide” non altrimenti risolvibile.
  • Alunni figli di personale sanitario (medici, infermieri, OSS, OSA…) direttamente impegnato nel contenimento della pandemia, nell’ambito di specifiche, espresse e motivate richieste.
  • Alunni figli del personale impiegato presso altri servizi pubblici essenziali, nell’ambito di specifiche, espresse e motivate richieste.
  • Alunni convittori e alunne convittrici nel caso in cui la scuola e il convitto siano posti nel medesimo edificio o in edifici contigui. Infatti, in questa circostanza l’eventuale passaggio alla didattica a distanza non recherebbe alcun beneficio alla salute pubblica, giacché gli studenti risiedono a pochi metri di distanza dalle aule.
  • Alunni costretti a fare scuola in ospedale.
  • Alunni impegnati in progetti di istruzione domiciliare.
  • Alunni adulti la cui istruzione sia realizzata attraverso i Centri provinciali di istruzione. Anche per questi è possibile mantenere la didattica in presenza, salvo che per un 20% di monte ore da effettuare a distanza.
  • Per le attività presso le scuole con sedi carcerarie, in particolare con riferimento alle sezioni minorili, va garantito il diritto all’istruzione, secondo le modalità da concordare con i direttori degli istituti penitenziari.

LA NOTA MINISTERIALE DEL 5 NOVEMBRE 2020