Home Università e Afam Obbligo vaccinale, esteso anche al personale universitario, AFAM e ITS

Obbligo vaccinale, esteso anche al personale universitario, AFAM e ITS

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Tra le novità contenute nel D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022 c’è anche l’estensione dell’obbligo vaccinale al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori.

Lo prevede l’art. 2, che introduce l’obbligo dal 1° febbraio 2022.

Anche per il suddetto personale valgono le medesime regole della scuola, quindi i soggetti non vaccinati saranno invitati a produrre entro 5 giorni dalla richiesta la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione oppure l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito, o comunque l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale (esempio nel caso di guariti da Covid-19).

In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l’interessato dovrà trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l’adempimento all’obbligo vaccinale.

In caso di mancata presentazione della documentazione sarà accertata l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e data immediata comunicazione scritta all’interessato.

L’atto di accertamento dell’inadempimento determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato al datore di lavoro dell’avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine del 15 giugno 2022.