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Orario scolastico settimanale dei docenti: cosa bisogna sapere

Il conto alla rovescia è cominciato, mancano pochi giorni all’inizio delle lezioni. Quale sarà il mio giorno libero settimanale? Quante ore buca avrà il mio orario scolastico?

Ecco cosa bisogna sapere sull’orario scolastico settimanale dei docenti.
Per prima cosa bisogna sapere che un orario scolastico non è mai da considerarsi definitivo a tal punto da ritenere, laddove si riscontrino anomalie evidenti, impossibile cambiarlo. Infatti bisogna sapere che l’orario settimanale, per cui è responsabile il dirigente scolastico, è un atto di gestione, e come tale può essere modificato dal dirigente in qualsiasi momento dell’anno, per far fronte a specifiche e motivate richieste del docente, sia che esse afferiscano a questioni di natura didattica, sia per gravi esigenze personali.
É il dirigente scolastico a decidere, con il proprio buon senso e se ritiene legittime le istanze del docente, se modificare l’orario scolastico, anche ad anno abbondantemente iniziato.
Comunque solitamente, è norma che in una buona piattaforma contrattuale integrativa d’Istituto, dirigente scolastico ed RSU, in pieno accordo, individuino alcuni criteri per articolare l’orario settimanale di servizio dei docenti.
Cosa dovrebbe prevedere il contratto d’Istituto, firmato dalle rappresentanze sindacali della scuola, a cui il docente bistrattato, potrebbe appellarsi, per vedersi riconosciuto un orario di servizio migliore? Nel contratto integrativo della propria scuola si dovrebbe trovare normata la durata massima dell’orario di effettiva docenza giornaliera e dell’impegno orario complessivo giornaliero, il numero massimo di ore buca settimanali oltre il quale scatta una retribuzione forfettaria, l’itineranza, anche questa retribuita forfettariamente, tra un plesso all’altro della scuola, la durata dell’impegno orario per lo svolgimento delle attività pomeridiane, delle riunioni e del ricevimento individuale delle famiglie criteri di attribuzione del giorno libero utilizzo dei docenti in caso di sospensione delle lezioni nelle proprie classi per viaggi, visite didattiche. Inoltre in un buon contratto integrativo della scuola si dovrebbe trovare un punto specifico che abbia riguardo, anche per le questioni dell’orario di servizio settimanale, delle esigenze individuali da tutelare, come quelle della salute, in particolar modo delle gravi patologie, della legge 104/92, delle lavoratrici madri, di chi utilizza le 150 ore per motivi di studio.
Ma non tutte le scuole decidono di utilizzare la contrattazione d’Istituto per indicare criteri precisi per la formulazione dell’orario scolastico, infatti esistono dirigenti scolastici , che applicando la legge 150/2009, decidono unilateralmente l’organizzazione del lavoro dei docenti. In questo caso il dirigente scolastico decide di non contrattare con le RSU, secondo quanto previsto dall’art.6 punto m) del CCNL 2006-2009, i criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del personale docente. In tali circostanze, in mancanza di una contrattazione integrativa su questi temi, il docente non ha più diritti contrattuali di riferimento, e deve accettare le decisioni dirigenziali.
Oggi sempre più scuole non inseriscono nella contrattazione d’Istituto la parte che afferisce alla formulazione dell’orario scolastico, salvo poi inserire la retribuzione, con il fondo d’istituto, della commissione impegnata a formularlo. 

Lucio Ficara

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