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Periodo di prova per neoimmessi in ruolo. Chiarimenti

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Sono uno degli Assistenti Amministrativi che ha finalmente ricevuto la nomina in ruolo dall’ UST di Milano, dopo lo sblocco delle assunzioni dovuto al transito degli inidonei nei ruoli A.T.A. Credo di poter rappresentare me ma anche tutti i miei colleghi sparsi per l’Italia, che necessitano “quantomeno” di chiarimenti sul tema riguardante la decorrenza del periodo di prova per il personale con retrodatazione giuridica della nomina al 1.9.2013 e per il quale si sono susseguite delle interpretazioni contrapposte. La circolare del Miur prot. n. 2420 del 14/3/2014 recita testualmente “Per il personale neo nominato, attualmente in servizio con contratto a tempo determinato, il periodo di prova decorre dalla data di sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato, trattandosi di nomina con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2013”.

La fattispecie però risulta a molti, me compreso, assurda e discriminatoria in quanto:

A) le nomine sono state consegnate a fine Marzo all’incirca a 5 mesi dal termine dell’a.s. a cui vanno tolti i giorni per ferie estive obbligatorie e qualche giorno di chiusura a Pasqua. Pertanto i 5 mesi rimanenti al termine dell’anno scolastico sono un arco temporale troppo limitato, senza contare l’eventualità, come purtroppo nel mio caso, di assenze dovute a motivi di salute. In tal caso la conferma in ruolo si prorogherebbe all’anno successivo, mettendo nelle condizioni il Dirigente Scolastico della nuova scuola di trasferimento del neoimmesso di dover valutare una persona appena arrivata che non avrà nemmeno il tempo di conoscere. Ovviamente slitterebbe anche la richiesta di ricostruzione di carriera.

B) una nota di chiarimento sul periodo di prova Ata e docenti retrodatati dell’ UST Piemonte (Prot. n. 1244 del 13/2/14) afferma che “A tal fine il Ministero ha precisato che per il personale docente” neo-nominato in ruolo dopo il 31 agosto ed in servizio – nell’ anno di nomina giuridica in qualità di supplente annuale o fino al temine delle attività didattiche o come supplente temporaneo purché con prestazione di servizio non inferiore a 180 giorni – il servizio prestato come supplente sia utile e quindi valido ai fini della prova a condizione che sia svolto nello stesso insegnamento o classe di concorso o nell’insegnamento di materie affini (nota prot. n. 196 del 03/02/2006,nota prot.n.2081 del 07/02/2007, nota prot. n. 3699 del 29/02/2008 ).

Per il personale ATA, si ritiene che, quanto contenuto nella più volta citata nota prot. n. 3699 del 29/02/2008, possa essere applicato anche alla fattispecie delle immissioni in ruolo disposte dopo il 31 agosto, purché il personale neo immesso in ruolo abbia prestato servizio nel profilo per cui ha ottenuto la nomina in ruolo, e che abbia superato il periodo di prova come stabilito dall’art.45 del CCNL 2006/2009 (2 mesi per i profili A e A super ; 4 mesi per i restanti profili). Alle sopracitate si aggiunge la nota la Nota dell’ USR Campania n. 3767/U del 23/5/2014, citando le Circolari Miur n. 3699 del 29/02/2008 e n. 1441 del 20/02/2014.

A tal proposito non si comprende la mancata applicazione della normativa per il personale ATA e ancor più la mancanza di chiarimenti da parte del MIUR in primis e dei rispettivi USR e/o UST che stanno interpretando in maniera non uniforme e perlopiù contraddicendo le norme già esistenti discriminando apertamente il profilo ATA rispetto a quello degli insegnanti. Sembra chiaro che la norma sia interpretata a danno dei lavoratori e mi sorprende, ma non eccessivamente, che alcun sindacato abbia preso le parti di chi sta vedendo leso un proprio diritto normato da anni. Auspico che le norme esistenti vengano applicate in maniera corretta ed equa per tutti o che qualcuno abbia la facoltà e il buonsenso di esporsi e fare chiarezza a chi ha sempre lavorato per il bene delle Istituzioni scolastiche.