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Permessi brevi per il personale docente con contratto a tempo indeterminato e determinato

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Il permesso breve consente al personale della scuola, con contratto a tempo indeterminato e determinato, di assentarsi dal servizio per un periodo stabilito dal CCNL/SCUOLA in relazione a specifiche situazioni personali o familiari.

Per la fruizione dei permessi, secondo quanto stabilito nel contratto scuola, non vi è alcuna discrezionalità da parte del dirigente scolastico sulla concessione o meno del permesso, il dirigente deve prendere atto della domanda regolarmente documentata o autocertificata e avviare la procedura per la sostituzione del personale assente.

Poiché la voce permessi non è stata modificata, resta vigente, la disposizione del contrato 2006/2009.

Di seguito cercheremo di chiarire le disposizioni previste.

Personale docente con contratto a tempo indeterminato

Il personale docente, per ogni anno scolastico, può usufruire a domanda dei seguenti permessi:

  • Fino a 8 giorni di permessi retribuiti per partecipare a concorsi e/o esami. Negli 8 giorni sono inclusi eventuali giorni per il viaggio qualora la sede del concorso o degli esami dovesse essere lontana dalla sede di servizio.
  • Fino a 3 giorni, anche non consecutivi, per ogni singolo evento luttuoso relativo alla perdita di:
  • Coniuge,
  • Parente di primo o di secondo grado,
  • Affini di primo grado,
  • Componente la famiglia anagrafica o convivente.
  • Fino a 3 giorni per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione.
  • Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i 6 giorni di ferie durante i periodi di attività didattica.
  • 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio, fruibili da una settimana prima a due mesi successivi al matrimonio stesso.

Detti permessi non riducono le ferie, tranne le sei giornate di ferie di cui all’art. 13, comma 9 del CCNL/SCUOLA; sono regolarmente retribuiti e sono valutati agli effetti dell’anzianità di servizio.

Personale docente con contratto a tempo determinato

Dietro presentazione di una domanda, regolarmente registrata, il docente con contratto a tempo determinato, può chiedere, documentando o autocertificando il motivo per cui necessita di un permesso breve per motivi personali o familiari.

Allo stesso spettano:

  • 6 giorni non retribuiti per motivi personali o familiari
  • 8 giorni nono retribuiti per partecipazione a concorsi o esami.
  • 3 giorni retribuiti per lutto per coniuge, parente di primo o di secondo grado, affini di primo grado, componente la famiglia anagrafica o convivente.
  • 15 giorni retribuiti da usufruire in modo continuativo per matrimonio.

Permessi brevi

Il personale docente sia con contrato a tempo indeterminato sia a tempo determinato ha diritto a usufruire di permessi brevi fino a un massimo di 2 ore giornaliere. Detti permessi possono essere fruiti durante l’anno scolastico e non possono superare:

  • Le 18 ore per il personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado.
  • Le 22 ore per il personale docente della scuola primaria.
  • Le 25 ore per il personale docente della scuola dell’infanzia.

Tali permessi dovranno essere recuperati, su richiesta dell’istituzione, entro i due mesi successivi della fruizione, per il personale con contratto a tempo determinato entro la scadenza della nomina.

L’attribuzione dei permessi è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio.

Recupero permessi brevi

Il personale deve recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.

Nel caso non dovesse essere stato possibile recuperare l’orario di permesso usufruito da parte del dipendente, sarà operata una ritenuta pari alla retribuzione spettante per le ore non lavorate.