Un docente incaricato dalle graduatorie di Istituto con una supplenza breve, ci chiede se il suo dirigente poteva non concedergli una giornata di permesso retribuito per la donazione del sangue. Rispondiamo che tale diritto del docente, anche se avesse una supplenza di breve periodo, non è soggetto alla discrezionalità del dirigente scolastico. In buona sostanza il dirigente scolastico non può negare al dipendente ( docente o ata) il diritto di fruire di una giornata di permesso per recarsi in un centro AVIS per donare il sangue.
Il comma 7 dell’art.15 del CCNL scuola 2006/2009, specifica che il dipendente, quindi sia docentee sia Ata, ha diritto ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge. A tal proposito la legge n.584 del 13 luglio 1967 all’art.1 dispone che i donatori di sangue e di emocomponenti con rapporto di lavoro dipendente hanno diritto ad astenersi dal lavoro per l’intera giornata in cui effettuano la donazione, conservando la normale
retribuzione per l’intera giornata lavorativa. I relativi contributi previdenziali sono accreditati ai sensi dell’articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155.
La legge definisce gli aventi diritto al permesso tutti coloro che hanno “un rapporto di lavoro dipendente”, considerando tutti coloro che abbiano una qualsiasi tipologia di contratto, anche se fossero supplenti brevi e saltuari.
L’astenzione dal lavoro per donazione riguarda l’intera giornata lavorativa del giorno della donazione, per cui se un dipendente dovesse recarsi a donare il sangue la mattina, avrebbe diritto ad astenersi dal lavoro anche il pomeriggio e viceversa.
Importante specificare che la donazione del dipendente, che chiede la giornata di permesso retribuito, deve essere gratuita. A tal proposito l’art.2 della legge 584 del 13 luglio 1967 dispone che ai lavoratori dipendenti, i quali cedano il loro sangue gratuitamente, compete la corresponsione della normale retribuzione per la giornata di riposo di cui all’articolo precedente.
Dopo avere donato il sangue, il dipendente, per giustificare l’assenza, dovrà farsi rilasciare, dalla struttura sanitaria convenzionata, un certificato in cui è specificata l’avvenuta donazione. In tale certificato dovranno essere riportati i dati anagrafici del donatore e la dichiarazione dell’avvenuta donazione gratuita del sangue nonché il quantitativo prelevato, il giorno e l’ora del prelievo. In caso dell’impossibilità del prelievo o di un prelievo parziale del sangue, questo deve essere ugualmente certificato con specificazione della data e dell’orario in cui è stato tentato il prelievo del sangue.
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