Il Tar della Liguria ha accolto il ricorso di un’educatrice di scuola materna che dopo il parto si era vista negare dalla Direzione del Lavoro di Genova la possibilità di astenersi dall’incarico fino a sette mesi successivi alla nascita della bimba.
Oltre ad accogliere il ricorso, il Tribunale amministrativo ha pure condannato il Ministero del Lavoro a pagare 3 mila euro di spese di giudizio e ha annullato il provvedimento con cui veniva bocciata la domanda presentata dall’educatrice che chiedeva l’interdizione post maternità relativa alla sua mansione nella scuola materna con “rischio infettivo di trasmissione al neonato derivante da stretto contatto con i bambini”.
Il Tar ha quindi considerato illegittimo l’atto con cui la Direzione del Lavoro ha imposto “la propria valutazione su quella del datore di lavoro senza prima interessare l’Asl di competenza”.
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Se l’educatrice avesse potuto godere del beneficio avrebbe percepito una indennità pari all’80% dello stipendio.
Per fare fronte alle esigenze di tutela della salute della bambina, ha invece usufruito prima di un congedo facoltativo retribuito nella misura del 30% e successivamente di un permesso non retribuito. La ricorrente ora potrebbe recuperare i permessi non goduti nel periodo.
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