
Il personale ATA gioca un ruolo fondamentale all’interno delle scuole, contribuendo al corretto funzionamento delle istituzioni scolastiche. Spesso, chi è già di ruolo si chiede se sia possibile accettare un incarico di supplenza annuale in una scuola diversa dalla propria sede di titolarità. Tra le esigenze di mobilità e le nuove opportunità professionali, è importante capire quali sono le regole previste dal contratto nazionale e in quali condizioni si può accettare una supplenza senza perdere il proprio posto di ruolo.
Quando il personale ATA può accettare una supplenza annuale?
Secondo l’articolo 70 del CCNL 2019/2021, il personale ATA di ruolo può presentare domanda per una supplenza annuale, a patto che questa abbia una durata non inferiore al 30 giugno o fino al 31 agosto. In questo caso, il dipendente mantiene la titolarità della propria sede per un massimo di tre anni scolastici, ma senza percepire stipendio dalla scuola di titolarità per l’intero periodo di supplenza.
Chi può fare domanda per supplenza annuale?
L’incarico di supplenza annuale può essere richiesto esclusivamente per la stessa area professionale, ma per un profilo differente o per un’area superiore. Tuttavia, per accettare la supplenza e mantenere il proprio posto di ruolo, è necessario richiedere un periodo di aspettativa non retribuita. Questo periodo deve avere una durata pari all’incarico accettato, come stabilito nell’atto di conferimento della supplenza.
Le nuove aree del personale ATA
L’articolo 85 del CCNL 2019/2021 ha ridefinito la classificazione del personale ATA, introducendo quattro aree professionali in base alle competenze richieste:
• Area degli Operatori: comprende gli operatori scolastici e gli operatori dei servizi agrari.
• Area dei Collaboratori: include il profilo del collaboratore scolastico.
• Area degli Assistenti: ne fanno parte assistenti amministrativi, assistenti tecnici, cuochi, guardarobieri e infermieri.
• Area delle Elevate Professionalità: comprende il personale con incarichi di maggiore responsabilità, tra cui gli ex DSGA (Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi).
Questa nuova articolazione è stata introdotta per rispondere alle esigenze di innovazione e miglioramento dell’organizzazione scolastica.
Accettazione della supplenza: cosa cambia per il personale ATA?
Il personale ATA di ruolo che accetta una supplenza annuale viene regolamentato dal CCNL Scuola 2019/2021. Durante il periodo di incarico, si applicano le stesse disposizioni previste per il personale a tempo determinato, incluse quelle relative a livello stipendiale, ferie, congedi e permessi.
Cosa succede dopo tre anni di supplenza?
Se, al termine dei tre anni di supplenza, il dipendente non rientra nella scuola di titolarità, ne perde il diritto, salvo che abbia fatto richiesta e ottenuto mobilità in un’altra sede. In questo caso, potrà nuovamente richiedere supplenze per un ulteriore triennio, mantenendo il proprio posto di ruolo nella nuova sede.