La retribuzione professionale va assegnata anche a tutti i precari, il tribunale del Lavoro di Modena restituisce 1.646 euro più interessi a una docente per le supplenze “brevi” di tre anni scolastici. A comunicarlo, l’Anief di Marcello Pacifico, che segnala innumerevoli sentenze favorevoli al riconoscimento del diritto dei docenti supplenti, anche per periodi limitati, a percepire la retribuzione professionale, l’ultima delle quali arriva da Modena, dove il Tribunale ordinario, sezione Lavoro, si è espresso favorevolmente sul ricorso di una insegnante che chiedeva l’applicazione in busta paga della Rpd per i periodi di supplenze brevi e saltuarie svolte tra il 2014 e il 2017, “con condanna della controparte al pagamento delle somme maturate a tale titolo, per l’importo di € 1.646,47”.
Il ricorso è fondato e va accolto, secondo il principio affermato dall’ordinanza della Corte di Cassazione n.20015/2018: “l’art.7 del CCNL 153/2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la retribuzione professionale docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3, alle modalità stabilite dall’art. 25 del CCNI del 31/8/1999, deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio”.
Che cos’è la retribuzione professionale? Ce lo spiega l’avvocato esperto di legislazione scolastica Francesco Orecchioni: “La Retribuzione Professionale Docenti (RPD) è una voce della retribuzione che si aggiunge allo stipendio base e che varia – a seconda dell’anzianità di sevizio – da un minimo di 174,50 euro al mese per arrivare a 273 euro in caso di anzianità superiore a 27 anni”.
“Sembrerebbe impossibile – aggiunge l’avvocato Orecchioni – ma il Ministero attua una disparità di trattamento vera e propria tra i propri dipendenti, escludendo dalla Retribuzione Professionale Docenti i docenti assunti per le cosiddette supplenze brevi (che poi tanto brevi non sono: si pensi alle supplenze per maternità o fino al termine delle lezioni). C’è da dire che tali docenti svolgono le stesse identiche mansioni dei colleghi di ruolo e non di ruolo, ma assunti con contratto annuale”.
E conclude: “Com’è noto, l’accordo quadro europeo sul lavoro a tempo determinato (sottoscritto anche dal nostro Paese) alla clausola 4 stabilisce che Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive. Come si è visto, però, nel caso in specie tali ragioni oggettive non sussistono, in quanto tali docenti fanno esattamente le stesse cose dei loro colleghi”.
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