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Rientro in servizio del titolare dopo il 30 aprile. Che cosa succede al supplente?

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Rientra fra i diritti del docente, come tutti lavoratori, potersi assentare dal servizio per i motivi previsti dal CCNL di comparto, nel caso specifico dei docenti vige la disposizione per cui il docente assente per un lungo periodo che dovesse rientrare dopo il 30 aprile non può rientrare nella classe in cui presta servizio.


Rientro in servizio dopo il 30 aprile


L’art. 37 del CCNL /2006/2009 del comparto scuola, nel disciplinare il rientro dei docenti di ruolo dopo il 30 aprile, al fine di garantire la continuità didattica, dispone che il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell’anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell’attività didattica, ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali sia impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento d’interventi didattici e educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima.


Diritto del supplente


Il docente supplente che ha ricevuto il contratto a tempo determinato nella classe dove il docente titolare è stato assente continuativamente per i periodi sopraindicati (150 giorni o 90 se classe terminale) e dovesse rientrare dopo il 30 aprile, sarà confermato in servizio proprio garantire la continuità didattica fino al completamento dell’anno scolastico con la partecipazione agli scrutini e/o alle valutazioni finali.


Calcolo dei giorni


In merito al calcolo delle assenze del titolare, l’ARAN con l’orientamento applicativo n° 101 dell’11 ottobre 2016 ha chiarito che dalla dizione letterale della norma, “giorni continuativi nell’anno scolastico”, si evince chiaramente che i periodi di sospensione dell’attività didattica (Natale, Pasqua o altre interruzioni) rientrano nel computo dell’assenza continuativa del docente, e che l’inclusione di tali periodi nella norma ha lo scopo di garantire la continuità didattica agli alunni, fondamentale per il loro successo formativo e didattico.


La sospensione delle lezioni non interrompe la continuità dell’assenza


E’ infatti ormai chiaro che la sospensione delle lezioni per un periodo festivo o anche per la settimana corta se il docente è assente tra l’ultimo giorno di scuola e il primo dopo la sospensione, la giornata festiva, anche se non coperta con certificato è considerata assenza. In questo senso L’ARAN ha chiarito che “per la valutazione dei giorni di sospensione delle lezioni ai fini della loro esclusione dal computo, è ritenuta essenziale l’effettiva ripresa dell’attività lavorativa del dipendente”.


Docente che insegna in due classi di cui una terminale


Qualora un docente insegnasse in due classi di cui una terminale, e il periodo di assenza dovesse essere inferiore ai 150 giorni ma 90 giorni, allora sarebbe confermato il supplente nella sola classe terminale, mentre il docente titolare riprenderebbe servizio nell’altra classe fermo restante che completerebbe l’orario “nello svolgimento d’interventi didattici e educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima”.