Come diventare insegnante

Riforma reclutamento, requisiti di partecipazione al concorso – BOZZA

La riforma della formazione iniziale e continua e per il reclutamento dei docenti della scuola secondaria è stata approvata dal Consiglio dei ministri nella serata di mercoledì 21 aprile.

Il piano approvato in Cdm prevede:

  • Un percorso universitario abilitante di formazione iniziale (corrispondente ad almeno 60 crediti formativi), con prova finale
  • Un concorso pubblico nazionale con cadenza annuale
  • Un periodo di prova in servizio di un anno con valutazione conclusiva

I vincitori del concorso saranno assunti con un periodo di prova di un anno, che si concluderà con una valutazione tesa ad accertare anche le competenze didattiche acquisite dal docente. In caso di esito positivo, ci sarà l’immissione in ruolo.

Cosa dice l’art. 5 del Capo II

Riguardo i requisiti di partecipazione al concorso si parla all’art.5 del Capo II del Testo:

1. Costituisce requisito per la partecipazione al concorso relativamente ai posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado, il possesso della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso, e dell’abilitazione all’insegnamento specifica per la classe di concorso.

2. Costituisce requisito per la partecipazione al concorso relativamente ai posti di insegnante tecnico-pratico, il possesso della laurea, oppure del diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di I livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso, e dell’abilitazione specifica sulla classe di concorso.

3. Costituisce titolo per la partecipazione al concorso, relativamente ai posti di sostegno, il superamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità.

4. La partecipazione al concorso è in ogni caso consentita a coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso stesso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti.

Ultima BOZZA DECRETO

Daniele Di Frangia

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