Con il d.lgs. 75 del 25 maggio 2017, viene modificato e integrato il decreto legislativo 165/2001.Tali modifiche consentirebbero, per quanto riguarda il rinnovo CCNL scuola, ma anche per i rinnovi dei contratti integrativi sulla mobilità, la deroga a provvedimenti di legge anche già vigenti attraverso accordi sindacali.
Bisogna sottolineare l’importanza dell’art.1 del d.lgs 75/2017, in cui si incardinano le modifiche relative all’art. 2 del d.lgs. 165/2001, per consentire alla contrattazione collettiva la possibilità di derogare alle leggi.
In buona sostanza nelle materie affidate alla contrattazione collettiva ai sensi dell’articolo 40, comma 1, del d.lgs. 165/2001, ovvero le materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità, si potrebbe derogare, entro certi limiti, alla disposizione legislativa. Per tale ragione, la questione dei vincoli sulla mobilità, avrebbe potuto ricevere, ai sensi dell’art.1 del d.lgs. 75/2017, una deroga ed essere fortemente ridimensionata. Adesso che dovrà iniziare la trattativa per il rinnovo del CCNL scuola 2019-2021, sarà l’occasione per ritornare sul tanto discusso e poco accettato CCNI mobilità 2022-2025.
Non è improbabile che il CCNI mobilità 2022-2025, firmato per adesso solo dalla Cisl Scuola, possa valere soltanto per l’anno scolastico 2022-2023 per poi essere riscritto per il successivo biennio (2023-2024 e 2024-2025) sulla base delle possibili deroghe alla legge sui vincoli in sede di rinnovo del CCNL scuola 2019-2021. In tal caso, se ci dovessero essere delle deroghe ai vincoli della mobilità, ci dovrebbe essere una modifica al CCNI mobilità con la possibile firma di Flc Cgil, Uil scuola, Snals e Gilda insegnanti.
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