Home Personale Riunioni collegiali di settembre, sono attività che rientrano nelle 40 ore

Riunioni collegiali di settembre, sono attività che rientrano nelle 40 ore

CONDIVIDI

Ci è giunta la notizia che in una scuola i docenti quest’anno saranno convocati dal 1° settembre, ogni giorno dal lunedì al sabato, per 4 ore: verranno in questo modo impegnati per 24 ore settimanali di servizio. Ma è un’organizzazione lecita? Perchè in questa maniera si fanno svolgere ai docenti, considerando che siamo ad inizio anno, più delle 40 ore di impegni scolastici al di fuori delle canoniche ore di lezione: si tratta quindi di una concentrazione di ore collegiali in pochi giorni che può comportare più di un problema.

Orario di servizio dei docenti

L’orario di servizio dei docenti, nei periodi di attività di insegnamento e di apertura delle scuole agli studenti, è regolato dagli articoli 28 del CCNL 2006/2009 e 28 del CCNL 2016-2018. Si tratta di un orario di servizio su base settimanale e varia a seconda della titolarità del docente.

A tal proposito è utile ricordare il comma 5 dell’art. 28 del CCNL scuola 2006/2009 in cui è scritto che “nell’ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l’attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d’istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali”.

Questo significa che se in una data Regione, per esempio la Calabria, la scuola inizia lunedì 20 settembre 2021, l’art. 28 comma 5 del contratto scuola suddetto si applica a partire dal 20 settembre, mentre dall’1 settembre fino al 18 settembre non è applicabile l’orario settimanale dello svolgimento dell’attività d’insegnamento prevista dalla suddetta norma, ma si applica quello che viene definito piano annuale delle attività.

C’è da sottolineare che anche l’art. 28 del CCNL scuola 2016-2018, si occupa dell’orario di servizio dei docenti. Fermo restando l’articolo 28 del CCNL 29/11/2007, l’orario di cui al comma 5 di tale articolo può anche essere parzialmente o integralmente destinato allo svolgimento di attività per il potenziamento dell’offerta formativa di cui al comma 3 dell’art. 28 CCNL scuola 2016-2018 o quelle organizzative di cui al comma 4 del medesimo contratto, dopo aver assicurato la piena ed integrale copertura dell’orario di insegnamento previsto dagli ordinamenti scolastici e nel limite dell’organico di cui all’art. 1, comma 201, della legge n. 107/2015.

Le eventuali ore non programmate nel PTOF dei docenti della scuola primaria e secondaria sono destinate alle supplenze sino a dieci giorni.

A settembre prima delle lezioni

Nelle prime tre settimane di settembre, per restare sull’esempio della Calabria, il tempo dedicato alle attività di programmazione in seno ai dipartimenti e il tempo dedicato ai Collegi dei docenti è calcolato, ai sensi del comma 3 dell’art. 29 del contratto collettivo nazionale della scuola.

In questa norma contrattuale è scritto che “la partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue”. Tali incontri di settembre, ma più in generale tutti quelli che si dovranno svolgere durante tutto l’anno scolastico 2021/2022, devono essere presentati al Collegio dei docenti in un piano annuale delle attività, contenenti fino ad un massimo di 40 ore per collegi, programmazione e colloqui con le famiglie e fino ad un altro massimo di 40 ore per i consigli di classe. Tale piano annuale deve essere approvato con voto collegiale.

La legge impone un obbligo

Al di fuori del piano delle attività e delle 40+40 ore di riunioni programmate, i docenti potrebbero essere utilizzati per svolgere dei corsi di recupero agli studenti. A tal proposito si ricorda che il Governo Draghi ha introdotto con il decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021 un nuovo impegno orario dei docenti. In tale decreto legge è previsto all’art. 58, comma 1 lettera c), un’attività di recupero a partire dal 1° settembre 2021 e fino all’inizio delle lezioni, senza creare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.