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RLS e norme sulla sicurezza dei lavoratori, se le aule in cui si fa la lezione sono fredde e i termosifoni sono spenti si potrebbe intervenire

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Un nostro assiduo lettore ci scrive per rappresentare un problema di una certa gravità che avviene nella sua scuola. Le aule sono fredde, il termometro segna 12 °C, i termosifoni sono spenti, e i docenti, come per altro gli alunni, sono costretti a fare lezione con i cappotti e con grave danno della propria salute. In tal caso, chiede il nostro lettore, il docente individuato come RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza), potrebbe intervenire per risolvere il problema legato anche alla salute?

Normativa di riferimento

Sostenere che la legge stabilisca con precisione tecnica quali temperature si dovrebbero avere all’interno delle aule scolastiche è una cosa assolutamente non vera, mentre è più corretto dire che esiste la Legge 23/1996, che all’art.5 comma 1 stabilisce l’approvazione di un decreto interministeriale tra Ministero dell’Istruzione e del Lavoro riferito alle norme tecniche-quadro, contenenti gli indici minimi e massimi di funzionalità urbanistica, edilizia e didattica indispensabili a garantire indirizzi progettuali di riferimento adeguati e omogenei sul territorio nazionale. Con il comma 2 dell’art.5 della legge n.23 entrato in vigore il 3 febbraio 1996, vengono approvate dalle Regioni specifiche norme tecniche per la progettazione esecutiva degli interventi, definendo in particolare indici diversificati riferiti alla specificità dei centri storici e delle aree metropolitane.

Quindi alcuni parametri che si trovano all’interno di queste norme tecniche-quadro e che devono essere rispettati dalle scuole, nelle linee generali, riguardano anche la temperatura da mantenere nei periodi invernali all’interno delle classi. Infatti è di particolare importanza il fatto che all’art.5, comma 3 della legge 23/1996 si faccia espresso riferimento agli indici di riferimento quelli contenuti nel D.M. 18 dicembre 1975 del Ministro dei lavori pubblici, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 2 febbraio 1976.

In buona sostanza nonostante la legge 23/1996 abrogasse il DM 18 dicembre 1975, lo manteneva vivo e vigente per quanto riguardava, per esempio, le tabelle di riferimento di temperatura da tenersi all’interno delle classi. Tali tabelle tecniche per la temperatura sono state poi adottate in linea generale dalle varie Regioni italiane.

Alcuni dati tecnici di riferimento

Proprio per riferirci alla temperatura di 12 °C denunciata dal nostro lettore, possiamo dire che per un effetto combinato della legge 23/1996, dei riferimenti normativi sugli indici di riferimento contenuti in prima istanza nel DM 18 dicembre 1975 dal Ministero dei lavori pubblici e poi confermate dalle norme tecniceh quadro regionali, per effetto anche del d.lgs. 81/2008 e sue successive modifiche, è una temperatura troppo bassa per garantire salute e sicurezza. Per il combinato normativo suddetto, non ultimo l’allegato IV del d.lgs. 81/2008 sui requisiti dei luoghi di lavoro, possiamo affermare come specificato dal DM 18 dicembre 1975, che“la temperatura degli ambienti adibiti ad usi scolastici dovrà essere assicurata, in condizioni invernali, da un adatto impianto di riscaldamento capace di assicurare in tutti gli ambienti quando all’esterno si verificano le condizioni invernali di progetto, le seguenti condizioni interne: temperatura . . . . . . . . . . . . . 20°C ± 2°C salvo non sia diversamente prescritto per locali ad uso speciale“.
È consigliabile che vengano assicurati adatti valori della umidità relativa negli ambienti interni adibiti ad attività didattiche e collettive nel periodo invernale, mediante un trattamento di umidificazione dell’aria esterna effettuato dall’impianto di ventilazione idoneo a realizzare un’umidità relativa dell’aria ambiente del 45-55% e a mantenere negli ambienti T = 20°C.

Mentre nell’allegato IV del d.lgs. 81/2008 è scritto che:

1.9.2.1. La temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata all’organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori.

1.9.2.2. Nel giudizio sulla temperatura adeguata per i lavoratori si deve tener conto della influenza che possono esercitare sopra di essa il grado di umidità ed il movimento dell’aria concomitanti.

Cosa può fare il RLS della scuola

Come è solito nelle scuole, dopo le elezioni RSU, viene individuato proprio dalle RSU un docente o un personale Ata che sia individuato come Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza che ha il compito di monitorare anche problemi relativi alla salubrità dei locali in cui si lavora per garantire la salute degli stessi lavoratori.

Sappiamo bene che il riscaldamento degli edifici scolastici non è un qualcosa che attiene ai compiti del dirigente scolastico, ma va sottolineato che è dovere del ds fare in modo che utenti e operatori scolastici trascorrano la loro giornata scolastica in locali salubri e privi di rischi evidenti. Quindi il fatto che nelle aule scolastiche ci sia una temperatura di appena 12°C è francamente un problema che potrebbe comportare anche problemi tipici di una temperatura inadeguata all’organismo umano del docente che, tra le altre cose, svolge un lavoro che gli impedisce di muoversi durante le lezioni.
E certamente stare per 5-6 o anche più ore in locali freddi e inevitabilmente umidi in considerazione anche delle condizioni climatiche esterne, rappresenta un rischio per la salute di tutti, studenti, insegnanti e personale Ata.
Ma in concreto, in queste situazioni, quali soluzioni possono essere prese dai docenti e dal personale Ata?

I docenti dovrebbero rivolgersi al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza per valutare bene la problematica che afferisce a una questione relativa alla tutela alla salute dei docenti e del personale Ata e considerare il confronto urgente con il dirigente scolastico per risolvere il problema della bassa temperatura ed eventualmente dell’umidità.