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“Sanzioni adeguate al grado di allarme sociale”. Le invoca il Ministro

In poco meno di 20 pagine il Ministro Fioroni riassume tutte le regole che definiscono i procedimenti disciplinari per il personale della scuola e, soprattutto, invita gli uffici periferici (direzioni regionali e istituzioni scolastiche) al massimo rigore, oltre che a rispettare il duplice criterio della efficienza e della tempestività: “Sono questi – chiarisce il Ministro – gli imperativi cui attenersi per sanzionare, nel rispetto della libertà di insegnamento e dei diritti di difesa costituzionalmente garantiti, le condotte scorrette, disoneste, illecite che sviliscono l’immagine, il ruolo sociale e la funzione educativa svolta da una comunità di quasi un milione di addetti”.
La circolare, la n. 72 del 19 dicembre, introduce anche alcune novità procedurali
D’ora innanzi, per esempio, i provvedimenti di destituzione/licenziamento del personale docente non saranno più di competenza del Ministro ma potranno essere adottati dal direttore generale regionale.
Il Ministro chiarisce anche che, nel caso in cui vengano commessi reati gravi, come i reati sessuali, per i quali il giudice commina la pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici, si verifica l’automatica cessazione dal servizio senza bisogno di ulteriori provvedimenti disciplinari dell’amministrazione scolastica.
Fioroni punta il dito anche nei confronti di una prassi che si è ormai consolidata ma che non trova riscontro nel codice disciplinare in vigore: l’utilizzazione in compiti diversi dall’insegnamento anche quando i fatti addebitati giustificano rigore e necessità di comminare sanzioni pesanti.
Il Ministro chiarisce quindi che il trasferimento d’ufficio o l’utilizzazione in altri compiti non possono essere considerati una “alternativa” alla sanzione disciplinare.
E – aggiunge Giuseppe Fioroni – “nel ricercare la sanzione da infliggere, sarebbe opportuno, comunque, tenere in debita considerazione anche il grado di allarme sociale provocato dalla particolare gravità dei fatti per i quali si procede, sempre nel rispetto dei principi fondamentali della gradualità e proporzionalità”.

Ma – al di là degli auspici o dei suggerimenti del Ministro – sorge qualche dubbio che le sanzioni possano essere commisurate in qualche misura al “grado di allarme sociale”.
Forse il problema del codice disciplinare è più complesso e profondo di quanto emerga dalla circolare 72: se non altro c’è un problema di regole che continuano ad essere sostanzialmente quelle contenute nel Testo Unico del 1957 e che, da allora, non sono più state riscritte.

Reginaldo Palermo

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