Personale

Sanzioni disciplinari dirigenti scolastici, tutto quello che c’è da sapere

Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi

Si applica nel caso previsto dall’art. 55-sexies, comma 1, del DLgs 165/01, ovvero: “la violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa, che abbia determinato la condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno, in proporzione all’entità del risarcimento, salvo che ricorrano i presupposti per l’applicazione di una più grave sanzione disciplinare”.
La sospensione viene elargita dal Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale quando la sanzione è fino a 10 giorni. Da 11 giorni a 3 mesi la sanzione viene decisa dall’Ufficio Procedimenti Disciplinari.

Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di sei mesi

Invece, tale sanzione, si ha nei seguenti casi, graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui all’art. 16, comma 1 del CCNL 15/07/2010 per:

  1. a) recidiva nel biennio delle mancanze previste dall’art. 16, commi 4, 5 6 e 7, del CCNL 15/07/2010, quando sia stata già comminata la sanzione massima oppure quando le infrazioni previste dai medesimi commi si caratterizzano per una particolare gravità;
  2. b) minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico, altri dirigenti o dipendenti ovvero alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti;
  3. c) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell’amministrazione salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 300/1970;
  4. d) tolleranza di irregolarità in servizio, di atti di indisciplina, di contegno scorretto o di abusi di particolare gravità da parte del personale dipendente;
  5. e) salvo che non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1 lett. b) del DLgs 165/01, assenza ingiustificata dal servizio o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi l’entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell’assenza o dell’abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione degli obblighi del dirigente, agli eventuali danni causati all’ente, agli utenti o ai terzi;
  6. f) occultamento da parte del dirigente di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’amministrazione o ad esso affidati;
  7. g) qualsiasi comportamento dal quale sia derivato grave danno all’amministrazione o a terzi, salvo quanto previsto dall’art. 16, comma 7, del CCNL 15/07/2010;
  8. h) sistematici e reiterati atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti dei dipendenti dell’istituzione scolastica;
  9. i) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona;
  10. j) grave e ripetuta inosservanza dell’obbligo di provvedere entro i termini fissati per ciascun provvedimento, ai sensi di quanto previsto dall’art. 7, comma 2, della legge n. 69/2009.

A comminare la sanzione per il preside sarà il Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale quando la sanzione è fino a 10 giorni. Da 11 giorni a 6 mesi la sanzione viene decisa dall’Ufficio Procedimenti Disciplinari.

Licenziamento con preavviso

Per quanto riguarda il licenziamento con preavviso del dirigente scolastico, la sanzione viene elargita esclusivamente dall’Ufficio Procedimenti Disciplinari.
Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione si applica

a) alle ipotesi considerate dall’art. 55-quater, comma 1, lett. b) e c) del DLgs 165/01:

Art. 55-quater, comma 1, lett. b: “assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell’arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall’amministrazione”.
Art. 55-quater, comma 1, lett. c: “ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall’amministrazione per motivate esigenze di servizio”

b) recidiva plurima, in una delle mancanze previste ai commi 4, 5, 6, 7 ed 8, dell’art. 16 del CCNL 2006 – 2009, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia già comportato l’applicazione della sanzione massima di sei mesi di sospensione dal servizio.

Licenziamento senza preavviso

Anche il licenziamento senza preavviso viene elargito dall’Ufficio Procedimenti Disciplinari, in tal modo:

Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione si applica:

  1. a) alle ipotesi considerate nell’art. 55-quater, comma 1, lett. a), d), e) ed f) del DLgs 165/01. Art.55-quater, lett. a), d), e) f):
  2. a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell’assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia;
  3. d) falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell’instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera;
  4. e) reiterazione nell’ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell’onore e della dignità personale altrui;
  5. f) condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l’interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l’estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro.

 

  1. b) alla commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dar luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell’art. 18 (Sospensione cautelare in caso di procedimento penale), fatto salvo quanto previsto dall’art. 19, comma 1 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale);c) alla condanna, anche non passata in giudicato, per:
  2. i delitti già indicati nell’art. 58, comma 1, lett. a), b) limitatamente all’art. 316 del codice penale, lett. c), d) ed e), e nell’art. 59, comma 1, lett. a), limitatamente ai delitti già indicati nell’art. 58, comma 1, lett. a) e all’art. 316 del codice penale, lett. b) e c), del DLgs 267/00; (4)
  3. gravi delitti commessi in servizio;
  4. delitti previsti dall’art. 3, comma 1 della legge 27 marzo 2001 n. 97.

(d) alla recidiva plurima di sistematici e reiterati atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori che assumano anche forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di dirigenti o altri dipendenti;

e) alla recidiva plurima di atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona.

Vademecum Flc Cgil Sanzioni Disciplinari Personale Della Scuola Dicembre 2017

 

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Fabrizio De Angelis

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