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Sanzioni disciplinari dirigenti scolastici, tutto quello che c’è da sapere

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Abbiamo visto in precedenza, quali sono le sanzioni disciplinari dei docenti, alla luce delle novità previste dal decreto Madia. Adesso, utilizzando ancora l’interessante vademecum della Flc Cgil, vediamo quali sono le sanzioni disciplinari per i dirigenti scolastici.

Sanzione pecuniaria da un minimo di € 150,00 ad un massimo di € 350,00

La sanzione pecuniaria al preside da 150 a 350 euro viene inflitta dal Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale nei seguenti casi, regolati dall’art. 16 comma 4 CCNL 15/07/2010.

a) inosservanza delle direttive, dei provvedimenti e degli obblighi di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché di presenza in servizio in correlazione con le esigenze della struttura e con l’espletamento dell’incarico affidato, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-quater, comma 1, lett. a) del DLgs 165/01 (licenziamento disciplinare per falsa attestazione della presenza in servizio o giustificazione con certificazione medica falsa o che attesta falsamente lo stato di malattia);

  1. b) condotta, negli ambienti di lavoro, non conforme ai principi di correttezza verso i componenti degli organi di vertice dell’amministrazione, gli altri dirigenti, i dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi;
  2. c) alterchi negli ambienti di lavoro, anche con utenti o terzi;
  3. d) violazione dell’obbligo di comunicare tempestivamente all’amministrazione di essere stato rinviato a giudizio o di avere avuto conoscenza che nei suoi confronti è esercitata l’azione penale;
  4. e) violazione dell’obbligo di astenersi dal chiedere o accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con l’espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, se non nei limiti delle normali relazioni di cortesia e fatti salvi quelli d’uso, purché di modico valore;
  5. f) inosservanza degli obblighi previsti in materia di prevenzione degli infortuni o di sicurezza del lavoro, anche se non ne sia derivato danno o disservizio per l’amministrazione o per gli utenti;
  6. g) violazione del segreto d’ufficio, così come disciplinato dalle norme dei singoli ordinamenti ai sensi dell’art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, anche se non ne sia derivato danno all’amministrazione;
  7. h) violazione dell’obbligo previsto dall’art. 55-novies del DLgs 165/01 (identificazione del personale a contatto con il pubblico).

L’importo delle ritenute per la sanzione disciplinare, è bene sottolineare, è introitato dal bilancio dell’Amministrazione.

Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni

Tale sospensione si applica nel caso previsto dall’art. 55-bis, comma 7, del DLgs 165/01: “Il dipendente o il dirigente, appartenente alla stessa o a una diversa amministrazione pubblica dell’incolpato che, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, rifiuta, senza giustificato motivo, la collaborazione richiesta dall’Ufficio disciplinare procedente ovvero rende dichiarazioni false o reticenti”.
La sospensione viene elargita dal Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale quando la sanzione è fino a 10 giorni. Da 11 a 15 giorni la sanzione viene decisa dall’Ufficio Procedimenti Disciplinari.

Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi con la mancata attribuzione della retribuzione di risultato

Questa tipologia di sanzione viene stabilita quando si verificano i casi previsti dall’art. 55-sexies, comma 3, e dell’art. 55-septies, comma 6, del DLgs 165/01.

L’Art. 55-sexies, comma 3 prevede che “il mancato esercizio o la decadenza dall’azione disciplinare, dovuti all’omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare, inclusa la segnalazione di cui all’articolo 55-bis, comma 4, ovvero a valutazioni manifestamente irragionevoli di insussistenza dell’illecito in relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare”.

L’Art. 55-septies, comma 6, invece prevede che “il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora nonché il dirigente eventualmente preposto all’amministrazione generale del personale, secondo le rispettive competenze, curano l’osservanza delle disposizioni del presente articolo, in particolare al fine di prevenire o contrastare, nell’interesse della funzionalità dell’ufficio, le condotte assenteistiche”.
Anche in questo caso la sospensione viene elargita dal Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale quando la sanzione è fino a 10 giorni. Da 11 a 3 mesi la sanzione viene decisa dall’Ufficio Procedimenti Disciplinari.

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