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Sessioni esami per abilitazioni professionali

Con apposita ordinanza pubblicata sulla G. U. n. 14 – IV Serie speciale – del 20 febbraio 2004, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha reso note le modalità di partecipazione alla prima e seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni di attuario e attuario junior, chimico e chimico junior, ingegnere e ingegnere junior, architetto, pianificatore, paesaggista, conservatore e architetto junior e pianificatore junior, biologo e biologo junior, geologo e geologo junior, psicologo, dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro e dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità, dottore agronomo e dottore forestale ed agronomo e forestale junior, zoonomo e biotecnologo agrario, assistente sociale specialista e assistente sociale.
Con altra ordinanza pubblicata sulla stessa G.U. n. 14 – IV Serie speciale – del 20 febbraio 2004, il Miur ha anche indetto la prima e la seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni di dottore commercialista, odontoiatra, farmacista, veterinario, ragioniere e perito commerciale, tecnologo alimentare e per l’abilitazione nelle discipline statistiche.
I candidati devono presentare (o inviare tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno) domanda di ammissione alla prima sessione entro il 30 aprile 2004 e alla seconda sessione entro il 29 ottobre 2004 presso la segreteria dell’Università o Istituto di istruzione universitaria dove intendono sostenere gli esami di abilitazione (le istanze presentate oltre i termini previsti possono essere accolte qualora il rettore dell’Università o il direttore dell’Istituto ritenga, a proprio insindacabile giudizio, che il ritardo sia giustificato da motivi gravi). I candidati che conseguono il titolo accademico richiesto, per sostenere le prove dell’esame di abilitazione, successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande ma comunque entro il termine stabilito dai singoli Atenei per ciascuna sessione di esami in relazione alle date fissate per le sedute di laurea, possono produrre l’istanza di partecipazione agli esami di abilitazione allegando anche un certificato ovvero una dichiarazione da cui risulti che hanno altresì presentato la domanda di partecipazione agli esami di laurea (è opportuno informarsi bene presso le segreterie universitarie).
Per sostenere gli esami di abilitazione sarà possibile scegliere una sola delle sedi elencate per ciascuna professione nelle tabelle annesse alle ordinanze pubblicate nella citata Gazzetta Ufficiale. L’istanza, da produrre in carta semplice, dovrà essere corredata da una serie di documenti, per alcuni dei quali è prevista la possibilità di dichiarazione sostitutiva. Occorre allegare la ricevuta dell’avvenuto versamento della tassa di ammissione agli esami, pari ad euro 49,58 (salvo eventuali adeguamenti) nonché la ricevuta del contributo stabilito da ogni singolo Ateneo, che i candidati sono tenuti a versare all’economato dell’Università interessata.
I candidati che al momento della presentazione della domanda di ammissione non abbiano completato l’eventuale tirocinio previsto, ma che lo completeranno entro la data di inizio degli esami di abilitazione, devono dichiarare nell’istanza presentata che produrranno l’attestato di completamento della pratica professionale prima dell’inizio dello svolgimento dei suddetti esami.
Nell’ambito di ciascuna delle due ordinanze, in ogni sessione non può essere sostenuto l’esame per l’esercizio di più di una delle professioni menzionate; coloro che hanno chiesto di partecipare alla prima sessione e che saranno invece assenti alle prove potranno produrre una nuova istanza, entro la data del 29 ottobre, per partecipare alla seconda sessione (in tal caso, nella nuova domanda faranno riferimento alla documentazione già allegata alla precedente).
Per quanto riguarda la seconda ordinanza citata, gli esami di Stato per conseguire le abilitazioni avranno inizio nei giorni 25 maggio (prima sessione) e 23 novembre (seconda sessione). Per quanto riguarda la prima ordinanza, stesse date per i possessori di laurea specialistica o di laurea conseguita secondo il previgente ordinamento; per coloro che sono in possesso di laurea conseguita in base all’ordinamento introdotto in attuazione dell’art. 17, comma 95, della legge n. 127/97, e successive modificazioni, e di diploma universitario gli esami avranno inizio, invece, il 3 giugno (prima sessione) e il 30 novembre (seconda sessione). Le prove successive si svolgeranno secondo l’ordine stabilito per le singole sedi dai presidenti delle commissioni esaminatrici, reso noto con avviso nell’albo dell’Università o Istituto universitario sede di esami.

Andrea Toscano

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