Home Sicurezza ed edilizia scolastica Sicurezza: compiti dell’ente locale e del dirigente scolastico

Sicurezza: compiti dell’ente locale e del dirigente scolastico

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Compiti dell’Ente locale

– Realizzazione di edifici conformi alle norme

– Adeguamento alle norme degli edifici esistenti

– Realizzazione o adeguamento degli impianti tecnici in conformità alle norme

– Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su strutture e impianti

– Richiesta di CPI (parere Avvocatura Generale dello Stato del 13.12.10)

 

Compiti del Dirigente scolastico

– Vigilanza sul mantenimento della conformità alla norma dell’edificio scolastico

– Segnalazione tempestiva all’Ente locale di eventuali situazioni di rischio dovute a strutture o impianti

– Interventi provvisori o migliorie (nei limiti delle disponibilità economiche dell’istituto)

 

A tal proposito è interessante ricordare il comma 3-bis dell’art. 18 del D.Lgs. 106/09 che impone ai Dirigenti scolastici di vigilare in ordine all’adempimento degli obblighi facenti capo a tutte le figure previste dall’organigramma della sicurezza, e anche ai soggetti esterni (installatori, fornitori e, nella fattispecie, Ente locale). Questo comma può essere collegato alla Circolare MPI 119/99, in cui si evidenzia che il Dirigente scolastico, nonostante le segnalazioni di competenza all’Ente locale, deve in ogni caso vigilare e, se necessario, intervenire con misure organizzative utili a risolvere le problematiche riguardanti la sicurezza del proprio edificio scolastico .