Analizzando la sicurezza degli edifici scolastici, emergono notevoli disomogeneità tra le varie aree del Paese: il Sud arranca, poiché solo il 17% delle scuole ha il certificato di prevenzione incendi, il 15% quella igienico-sanitaria, il 15% quello di agibilità, il 18% il collaudo statico; un po’ meglio al Centro, dove il 19% ha il certificato di prevenzione incendi, il 18% quella igienico-sanitaria, il 22% quella di agibilità e il 21% il collaudo statico; decisamente più positivi i dati al Nord, con il 64% delle scuole in possesso del certificato di prevenzione incendi, il 67% quello di agibilità igienico-sanitario, il 63% ha l’agibilità e il 61% ha effettuato il collaudo statico.
Ricordiamo che il collaudo statico dal punto di vista normativo, nasce con la legge 5 novembre 1971, n. 1086 (attualmente in vigore per tutti i campi di applicazione originariamente previsti dal relativo testo normativo e non applicabile alla parte I del D.P.R. 380/2001) relativamente alle sole strutture in cemento armato normale e precompresso e alle strutture metalliche.
Il campo di applicazione e le modalità del collaudo statico sono, oggi, compiutamente definiti del Decreto Ministeriale 17 gennaio 2018 – Testo Unico delle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC2018), il quale, al capitolo 9 afferma: “Il collaudo statico, inteso come procedura disciplinata dalle vigenti leggi di settore, è finalizzato alla valutazione e giudizio sulle prestazioni, come definite dalle presenti norme, delle opere e delle componenti strutturali comprese nel progetto ed eventuali varianti depositati presso gli organi di controllo competenti. In caso di esito positivo, la procedura si conclude con l’emissione del certificato di collaudo”:
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