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Supplenti annuali e fino al termine delle attività didattiche, possono avere il part time

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Il docente che dalle graduatorie a esaurimento o dalle graduatorie provinciali per le supplenze viene conferito un incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche, potrà, all’atto della presa di servizio, chiedere il part time.

Normativa sul part time

In questi giorni in cui stanno arrivando, attraverso il sistema informatizzato del Ministero dell’Istruzione, gli incarichi annuali o fino al termine delle attività didattiche dei docenti supplenti, è bene ricordare quale è la normativa riferita ai rapporti di lavoro a tempo parziale.

L’art. 39 del CCNL Scuola prevede che la durata minima delle prestazioni lavorative del docente che chiede part time deve essere di norma pari al 50% di quella a tempo pieno.

Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultare da contratto scritto e deve contenere l’indicazione della durata della prestazione lavorativa.

Il tempo parziale può essere realizzato:

  • a) con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
  • b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana del mese, o di determinati periodi dell’anno (tempo parziale verticale);
  • c) con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità indicate alle lettere a e b (tempo parziale misto).

L’art. 39 del CCNL Scuola 2006/2009 dispone, al comma 10, che il trattamento economico del personale docente con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa.

La normativa contrattuale sul lavoro a tempo parziale riferita ai docenti in par time prevede, ai sensi dell’art.39, comma 8 del suddetto CCNL, anche l’esclusione dell’insegnante dalle attività aggiuntive di insegnamento aventi carattere continuativo, nè può fruire di benefici che comunque comportino riduzioni dell’orario di lavoro, salvo quelle previste dalla legge.

Part time e attività collegiali

Nel secondo periodo del comma 8 dell’art.39 del CCNL scuola è scritto: “Nell’applicazione degli altri istituti normativi previsti dal presente contratto, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno“.

In buona sostanza quanto suddetto significa che un docente in situazione di part time deve svolgere per intero tutti i Collegi docenti e tutti i colloqui scuola famiglia, come fanno i docenti a tempo pieno.

Ferie, pensione e TFR

Chi fruisce del part time, a seconda se lo chiede con tipologia orizzontale o verticale, ha delle ricadute sul trattamento pensionistico.

I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e di festività soppresse pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell’anno.

Il trattamento previdenziale e di fine rapporto era disciplinato dalle disposizioni contenute nell’art. 9 del D.lgs. n.61/2000, che però è stato abrogato dal d.lgs. 81/2015, tuttavia  possiamo dire che il lavoro part time dei docenti non allontana dunque la pensione, ma influisce in modo negativo sull’assegno pensionistico. In buona sostanza trovandoci ormai in un sistema pensionistico contributivo, bisogna dire che l’anzianità contributiva utile ai fini dell’ammontare della pensione e del TFR è pari alla proporzione esistente tra l’orario di lavoro ridotto e quello full time.