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Supplenti Covid, fanno parte dell’organico dell’autonomia: no al loro impiego solo per supplenze

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Arrivano gli attesi chiarimenti sull’utilizzo dei docenti assunti a tempo determinato al fine di sopperire alle “comprovate necessità connesse al rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” (OM 5 agosto 2020).

Con nota 1843 del 13 ottobre 2020 il MI ha infatti chiarito che tali docenti fanno parte dell’organico dell’autonomia da impiegare complessivamente a cura del Dirigente scolastico.

Le scuole possono dunque impiegare questi insegnanti, per lo sdoppiamento delle classi e ad ogni modo in ogni caso per interventi didattici di contenimento dell’emergenza epidemiologica.

Si fa presente – si legge nella nota – che l’utilizzo ottimale dell’organico, da parte del dirigente scolastico, non può che privilegiare da un lato le esigenze di contenimento epidemiologico, dall’altro i migliori risultati di apprendimento, a proposito dei quali la positiva continuità didattica rappresenta un aspetto di assoluto rilievo“.

La nota evidenzia inoltre “la necessità di una particolare attenzione alle classi seconde di scuola primaria, che lo scorso anno scolastico possono aver conseguito, più di altre, un parziale raggiungimento degli apprendimenti previsti, soprattutto con riferimento alle capacità di scrittura e di lettura, da recuperarsi prioritariamente, oltre che nell’attività didattica ordinaria, anche attraverso il ricorso ai piani di integrazione degli apprendimenti“.

In sintesi, il MI esclude la possibilità che i supplenti dell’organico COVID possano essere utilizzati esclusivamente per le supplenze.

No al licenziamento in caso di lockdown

Ricordiamo inoltre che il Decreto “Agosto”, convertito in legge, ha previsto che il personale aggiuntivo, assunto a tempo determinato per fronteggiare l’emergenza, non sarà più licenziato in caso di lockdown, come era stato inizialmente previsto. Il Governo è quindi intervenuto sul fronte contrattuale per tutelare questi lavoratori che rischiavano di perdere il posto in caso di sospensione delle attività didattiche.