I docenti di scuola primaria, nell’ambito del calendario regionale, esercitano la loro attività d’insegnamento in 22 ore settimanali, distribuite in non meno di cinque giorni settimanali oltre a 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, esclusivamente alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non coincidenti con l’orario delle lezioni.
Nell’attribuzione del contratto a tempo determinato va tenuto presente che nei casi in cui, i posti, gli spezzoni orari e i posti part-time che residuino dopo le operazioni relative al personale di ruolo devono essere integrati con le ore di programmazione secondo il seguente criterio: da 1 a 11 ore va aggiunta un’ora di programmazione, da 12 a 22 ore si aggiungono 2 ore.
Per gli spezzoni di educazione motoria in considerazione che “il docente di educazione motoria nella scuola primaria è equiparato, quanto allo stato giuridico ed economico, ai docenti del medesimo grado d’istruzione”, ne consegue che i contratti a tempo determinato, stipulati a fronte dell’esistenza di disponibilità orarie d’insegnamento inferiori a posto intero, devono essere integrati con le ore di programmazione, adottando i medesimi criteri utilizzati per i docenti di scuola primaria”.
I docenti per l’educazione motoria attinti dalle graduatorie GAE, GPS ed elenchi aggiuntivi devono essere in possesso de titolo relativo alle classi di concorso A048 e A049. Fermo restante che i dirigenti scolastici, all’atto della determinazione delle disponibilità, valuteranno la possibilità di assegnare l’insegnamento di educazione motoria a docenti di scuola primaria facenti parte dell’organico dell’autonomia, in possesso dei uno dei suddetti titoli e che abbiano manifestato la propria disponibilità in tal senso.
Il criterio sopra esposto vale anche per l’insegnamento della lingua inglese, qualora a seguito della copertura totale dell’organico dei posti comuni residuino ore di lingua inglese, perché non sia stato possibile assegnare le predette ore d’insegnamento al personale docente titolare e/o in servizio nella scuola, le ore rimaste disponibili saranno assegnate ad aspiranti presenti nelle graduatorie a esaurimento e, in subordine, agli aspiranti presenti nelle graduatorie provinciali e nelle graduatorie d’istituto in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 13, comma 17, dell’Ordinanza ministeriale 112/2022.
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