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Supplenze docenti, ATA e personale educativo: tutte le info utili

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La scuola è iniziata per tutti: docenti, studenti, personale Ata e personale educativo. Ma non significa che tutto sia in ordine e perfettamente funzionante, anzi.

Infatti, come abbiamo scritto in precedenza, anche quest’anno le supplenze per il personale docente saranno moltissime come quelle del personale Ata.
Ma come funzionano le supplenze per il personale della scuola?

Normativa

A tal proposito, riportiamo una sintesi della Flc Cgil, dove sono presenti le principali norme di riferimento in materia di supplenza, ovvero il regolamento delle supplenze dei docenti ed educatori (DM 131/07), il regolamento delle supplenze ATA (DM 430/00), oltre alla circolare sulle supplenze (Nota 37381/17), che viene pubblicata ogni anno.

 

Personale docente

Per quanto riguarda le nomine a livello provinciale del personale docente non ci sono particolari limitazioni, salvo per gli spezzoni della scuola secondaria fino a 6 ore, che vengono restituiti alle scuole.

I posti liberi e vacanti nell’organico dell’autonomia, composto dall’organico di diritto e quello di potenziamento, sono coperti con supplenze annuali (scadenza 31 agosto).
I posti e gli spezzoni (oltre le 6 ore) in organico di fatto e i posti disponibili per l’intero anno scolastico, che riguardano quest’ultimi i titolari assenti per l’intero anno scolastico per utilizzazione, assegnazione provvisoria, comando, aspettativa, sono coperti con supplenze fino al termine dell’attività didattica (scadenza 30/06).
Le nomine provinciali avvengono dalle graduatorie ad esaurimento. Se dopo le nomine provinciali residuano posti/spezzoni per esaurimento delle graduatorie, gli stessi vengono restituiti alle scuole che provvedono utilizzando le graduatorie d’istituto (nell’ordine di I, II e III fascia).

Il regolamento delle supplenze docenti (DM 131/07), in applicazione del comma 4 dell’art. 22 della Legge Finanziaria 28 dicembre 2001, n. 448, ha stabilito che per gli spezzoni fino a 6 ore, nella scuola secondaria, prima di procedere alle supplenze, è necessario verificare che non vi sia personale interno a cui assegnare tali ore (anche in aggiunta all’orario d’obbligo).

Le procedure da seguire sono precisate nell’annuale circolare sulle supplenze (Nota 37381/17).

La prima questione da chiarire è che si fa riferimento solo agli spezzoni fino a 6 ore e non alla scissione di altri spezzoni o posti interi (vedi ad es. le quote residuali dei contratti in part-time): questa operazione è esplicitamente proibita, oltre che lesiva dei diritti dei supplenti.

Tali spezzoni, prima di procedere alle supplenze, possono essere attribuiti, con il loro consenso e senza alcun obbligo, a docenti in servizio nella scuola in possesso della specifica abilitazione e secondo il seguente ordine:

  1. al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario
  2. al personale a tempo indeterminato con contratto ad orario completo, come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo (fino al limite di 24 ore settimanali).
  3. al personale a tempo determinato con contratto ad orario completo, come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo (fino al limite di 24 ore settimanali).

Nel caso non sia possibile l’assegnazione a personale interno, si procede molto spesso alla nomina di un supplente fino al termine delle attività didattiche (30/06).

Personale educativo

Per quanto riguarda le nomine a livello provinciale del personale educativo non esistono particolari limitazioni e la procedura risulta essere per lo più identica a quella già illustrata del personale docente.

Infatti, i posti liberi e vacanti nell’organico di diritto sono coperti con supplenze annuali (scadenza 31 agosto). I posti e gli spezzoni in organico di fatto e i posti disponibili per l’intero anno scolastico (il titolare è assente per l’intero anno scolastico per utilizzazione, assegnazione provvisoria, comando, aspettativa, ecc.) sono coperti con supplenze fino al termine dell’attività didattica (scadenza 30/06).
Le nomine provinciali avvengono dalle graduatorie ad esaurimento. Se dopo le nomine provinciali residuano posti/spezzoni per esaurimento delle graduatorie, gli stessi vengono restituiti alle istituzioni educative che provvedono utilizzando le graduatorie d’istituto (nell’ordine di I, II e III fascia).

Personale ATA

Anche per quanto riguarda le nomine a livello provinciale del personale ATA non ci sono particolari limitazioni.
Per cui, i posti liberi e vacanti nell’organico di diritto sono coperti con supplenze annuali (scadenza 31 agosto).
I posti e gli spezzoni in organico di fatto e i posti disponibili per l’intero anno scolastico (il titolare è assente per l’intero anno scolastico per utilizzazione, assegnazione provvisoria, comando, aspettativa, ecc.) sono coperti con supplenze fino al termine dell’attività didattica (scadenza 30/06).
Le nomine provinciali avvengono dalle graduatorie permanenti 24 mesi e successivamente da quelle di II fascia (ad esaurimento).
Nel caso di posti residuali dopo le nomine provinciali per esaurimento delle graduatorie, questi verranno restituiti alle scuole che provvedono utilizzando le graduatorie d’istituto (nell’ordine di I, II e III fascia).

 

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