
La circolare n. 115135 del 25 luglio 2025, indirizzata agli USR, contiene istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed ATA.
Per quanto riguarda in particolare il personale ATA, l’articolo 1, comma 1, del Regolamento approvato con D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, stabilisce che i posti, eccetto quelli del profilo di direttore dei servizi generali e amministrativi (ora appartenente allâarea dei funzionari e dellâelevata qualificazione), che non possono essere assegnati con incarichi a tempo indeterminato, sono coperti con supplenze annuali o temporanee fino al termine dell’attivitĂ didattica. A tal fine, si utilizzano le graduatorie permanenti provinciali per titoli previste dallâarticolo 554 del D.L.vo 297/94 e, se queste sono esaurite, si ricorre agli elenchi e alle graduatorie provinciali predisposti secondo il D.M. 19.04.2001, n. 75.
Utilizzo delle graduatorie d’istituto
Solo in caso di esaurimento delle graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli, degli elenchi e delle graduatorie provinciali ad esaurimento, le eventuali disponibilitĂ residue sono assegnate dai dirigenti scolastici tramite lo scorrimento delle graduatorie dâistituto.
Accettazione di una supplenza
Lâaccettazione di una proposta di supplenza annuale o fino al termine delle attivitĂ didattiche non preclude la possibilitĂ di accettare unâaltra proposta di supplenza per un diverso profilo professionale, purchĂŠ intervenga prima della presa di servizio.
Supplenze su spezzone orario
L’articolo 4, comma 1, del D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, prevede che per le supplenze attribuite su spezzone orario è garantito il completamento. Ă possibile lasciare uno spezzone per accettare un posto intero, se al momento della convocazione per lo spezzone non vi era disponibilitĂ per un posto intero. Il completamento può avvenire solo tra posti dello stesso profilo.
Servizi svolti in diversi profili
Secondo l’articolo 4, comma 3, del citato D.M., nello stesso anno scolastico è possibile prestare servizi come insegnante nei diversi gradi di scuola, come istitutore o come personale amministrativo, tecnico e ausiliario anche in scuole non statali, purchĂŠ non in contemporaneitĂ .
Sostituzione del personale temporaneamente assente
Per quanto riguarda la sostituzione del personale ATA temporaneamente assente, i dirigenti scolastici possono conferire supplenze temporanee rispettando i criteri dellâarticolo 6 del D.M. 13 dicembre 2000, n. 430. Ă vietata la sostituzione nei casi previsti dallâarticolo 1, comma 332, della legge 190 del 2014, come specificato dalle note DPIT prot. n. 2116 del 30 settembre 2015 e DGPER prot. n. 10073 del 14/04/2016, vale a dire che i dirigenti scolastici non possono conferire supplenze brevi a:
a) assistenti amministrativi, salvo in scuole con meno di tre posti;
b) assistenti tecnici;
c) collaboratori scolastici, per i primi sette giorni di assenza.
Deroghe
Il divieto è parzialmente derogato dallâarticolo 1, comma 602, della legge 27.12.2017, n. 205, che consente supplenze brevi per sostituire assistenti amministrativi e tecnici a partire dal trentesimo giorno di assenza.
Deleghe
Ă possibile delegare un rappresentante per la nomina e non si applicano sanzioni di cui all’articolo 7 del Regolamento delle supplenze in caso di rinuncia o mancata presa di servizio, se non ricorrono le condizioni dellâarticolo 3 del D.M. n. 430/2000.
Copertura dei posti vacanti di DSGA
Per il profilo di DSGA (ora appartenente allâarea dei funzionari e dellâelevata qualificazione), la copertura di eventuali posti disponibili e/o vacanti, esclusi quelli oggetto della deroga del 2,5%, avviene secondo le modalitĂ dellâarticolo 14 del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie.
I posti residuati dalla procedura selettiva dellâarticolo 58, comma 5-septies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, e dalla fase assunzionale dellâanno scolastico 2024/2025, possono essere coperti con supplenze secondo le disposizioni generali.