Home I lettori ci scrivono Tempo di elezioni. Il Presidente del Consiglio di Istituto

Tempo di elezioni. Il Presidente del Consiglio di Istituto

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Si apre l’agone per l’elezione in consiglio di istituto e quindi per la carica di presidente, nomina ricca di aspettative, il più delle volte deluse. Il presidente viene eletto dal consiglio di circolo o d’istituto tra i rappresentanti dei genitori degli alunni (art. 2 DI 28 maggio 1975; art. 49 OM 215/91; art. 8 Dlgs 297/94; art. 10 CM 105/75). L’elezione avviene a scrutinio segreto. Nella prima votazione è eletto a maggioranza assoluta dei suoi componenti – dunque non scelto dai soli genitori – ma, qualora questa non si raggiunga, nella votazione successiva è sufficiente la maggioranza relativa dei votanti.

Ciò significa che in prima votazione, nella completa composizione del consiglio (19 membri), il presidente dovrà riportare voti pari alla metà più uno di 19. Se le componenti sono incomplete ci si riferirà al numero degli effettivi membri eletti del consiglio. Nella seconda votazione invece gli basterà solo la maggioranza relativa dei voti validamente espressi (art. 38 Dlgs 297/949): in pratica il più votato del consiglio … purché siano però presenti almeno la metà più uno dei componenti. A parità di voti è eletto il più anziano.

Di nessun rilievo è invece la votazione conseguita durante le elezioni per il rinnovo del consiglio. Ogni componente sceglie i propri rappresentanti ma è il consiglio ad individuare il proprio presidente che rappresenti tutti. Può essere eletto anche un vice presidente che ne fa le veci in caso di impedimento o di assenza, da votarsi sempre fra i genitori in consiglio con le stesse modalità. In mancanza del vicepresidente lo sostituisce il consigliere più anziano (art. 2 DI 28 maggio 1975) così come nel caso manchi del tutto la componente genitori in consiglio (art. 49 OM 215/91).

Il vicepresidente nonché il consigliere più anziano sostituiscono il presidente solo temporaneamente (salva l’ipotesi in cui manchi la componente genitori fino alla elezione). Dunque in caso di dimissioni o decadenza ovvero altra causa di cessazione dell’incarico bisognerà procedere a nuova nomina con le stesse modalità. Non è disciplinato normativamente un meccanismo di “sfiducia” per il presidente del consiglio di istituto, ma in assenza di specifica normativa il caso potrebbe essere previsto dai regolamenti delle istituzioni ai sensi dell’art. 40 del Dlgs 297/94.

Una possibile disposizione può essere la seguente: Il consiglio può revocare la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale. La mozione di sfiducia deve essere proposta da almeno due terzi dei componenti del consiglio stesso”. Ma cosa fa esattamente un presidente del consiglio di istituto? In realtà l’unica norma che definisce i suoi poteri è l’art. 2 del Decreto Interministeriale 28 maggio 1975 che dettava, successivamente al DPR 416/74, istitutivo degli organi collegiali della scuola, le istruzioni amministrativo-contabili. Va premesso che tale decreto, successivamente all’autonomia introdotta dall’art. 21 della L 59/97 , è stato sostituito dal DI 44/01, il regolamento che ha dettato le nuove istruzioni.

Tuttavia manca in questo nuovo provvedimento qualsiasi disciplina in merito alle attribuzioni amministrativo-contabili dei vari organi, non solo con riferimento al presidente del consiglio di istituto ma altresì ad esempio al commissario straordinario, anch’esso esclusivamente regolato dall’art. 9 di detto decreto.

Questo induce a concludere che in mancanza di abrogazione, anche da norma successiva, le disposizioni del capo I del DI 28 maggio 1975 restano ancora operanti per quanto compatibili.

Il presidente dunque: a) convoca e presiede il consiglio; b) affida le funzioni di segretario del consiglio ad un membro del consiglio stesso (anche art. 8 dlgs 297/94); c) autentica, con la propria firma, i verbali delle adunanze redatti dal segretario del consiglio in un registro a pagine precedentemente numerate.

A queste competenze si aggiungono quelle reperibili in altre norme. Egli inoltre (art. 42 dlgs 297/94) per il mantenimento dell’ordine durante le sedute del consiglio esercita gli stessi poteri a tal fine conferiti dalla legge a chi presiede le riunioni del consiglio comunale e se il comportamento del pubblico non consente l’ordinato svolgimento dei lavori o la libertà di discussione e di deliberazione, dispone la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in forma non pubblica.

Infine presenzia al passaggio di consegne quando il DSGA cessa dal suo ufficio mediante ricognizione materiale dei beni (art. 24 DI 44/01) Il suo voto prevale in caso di parità nelle deliberazioni (art. 37 Dlgs 297/94).

Con riferimento ai poteri di convocazione il presidente è tenuto a convocare il consiglio su richiesta del presidente della giunta esecutiva ovvero della maggioranza dei componenti (art. 11 CM 105/75). L’ordine del giorno sarà dunque concordato con il dirigente nella qualità anche di presidente della giunta esecutiva che prepara i lavori ma fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso (art. 10 Dlgs 297/94).

Poiché le disposizioni normative non ci dicono altro è bene integrarle nel regolamento interno. Sebbene il presidente del consiglio di istituto sia una figura istituzionale a capo di un importante organo collegiale della scuola, unico presieduto da un genitore (gli altri – giunta esecutiva, collegio, consigli di classe – sono presieduti dal dirigente), occorre rammentare che rappresentante dell’istituzione scolastica è solo il dirigente.

Per l’effetto il presidente non potrebbe ad esempio autonomamente utilizzare carta intestata della scuola per effettuare comunicazioni nella sua qualità ai consiglieri, ai rappresentanti o ad altri presidenti. In considerazione del suo ruolo, egli deve poter essere agevolmente contattabile. Ecco perché è buona pratica segnalare almeno un recapito nel sito della scuola o mettere a disposizione un indirizzo mai istituzionale.

Nel nostro sistema normativo, nonostante la sua importanza, il presidente resta piuttosto scollegato con le altre componenti e gli altri organi collegiali Anche nella LP 5/06 di Trento è precisato che il presidente (art. 22) è scelto tra i genitori rinviando ogni ulteriore disciplina agli statuti dell’istituzione. Lo schema tipo indica che esso sia scelto nella prima seduta a maggioranza assoluta tra i suoi componenti.

Diversamente è a Bolzano, dove la LP 20/95 prevede anch’essa che il presidente sia eletto tra i rappresentanti dei genitori (art. 6) ma gli riconosce persino la possibilità di partecipare alle sedute del collegio dei docenti, sebbene senza diritto di voto (art. 4) creando così quel contatto tra i vari organi che manca nel nostro Testo Unico. Oggi si avverte sempre più l’esigenza di un riconoscimento di questo ruolo, anche attraverso un progetto di collegamento.