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“Trasparenza, valutazione e merito”: le nuove indicazioni della funzione pubblica

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La disposizione riassume tutti i principali adempimenti richiesti alle amministrazioni pubbliche, con riferimento, in particolare, alle precedenti circolari n. 3 del 17 luglio 2009 e n. 5 del 12 ottobre 2009, che rimangono pressoché il punto di riferimento, salvo le modifiche introdotte dall’art. 11 del D.lgs n. 150/2009, che, al comma 9, ha previsto uno speciale regime sanzionatorio per il mancato assolvimento degli obblighi di comunicazione, consistente nel divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti. Al comma 8, invece, il suddetto decreto indica la denominazione da assegnare alla sezione del sito internet istituzionale in cui collocare tutte le informazioni richieste: non si parlerà più di “Operazione trasparenza”, ma di “Trasparenza, valutazione e merito”.

 
Nel richiamare il D.M. 18 dicembre 2009, che, com’è noto, è ancora in fase di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, la circolare ricorda anche che, in attuazione della previsione contenuta nell’art. 55-septies, comma 5, del D.lgs n. 165/2001, introdotto dall’art. 69 del D.lgs n. 150/2009, sono state fissate le nuove fasce di reperibilità per le visite mediche di controllo del lavoratore assente per malattia che, dal momento della sua entrata in vigore (quindi per il momento sono ancora valide le “vecchie” fasce di reperibilità), saranno ampliate rispetto alla normativa vigente, mentre contestualmente saranno previste particolari deroghe in relazione a situazioni afferenti a specifiche e gravi patologie.
La nuova disposizione contiene anche alcuni chiarimenti in merito all’Anagrafe delle prestazioni, anticipando la messa a punto, da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica, di una nuova applicazione web che renderà la trasmissione dei dati sugli incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni ancora più agevole. Per quanto riguarda le istituzioni scolastiche, in particolare, sarà richiesta una nuova informazione riguardante il codice meccanografico utile per la creazione di un’anagrafica completa delle scuole.
In merito alla procedura attuale, la Funzione Pubblica ribadisce la necessità che ogni amministrazione, oltre ad effettuare la registrazione al sito www.anagrafeprestazioni.it, comunichi tempestivamente tutte le variazioni riguardanti dati anagrafici, natura giuridica degli incarichi (in caso di loro trasformazione o cessazione), dati di classificazione.
L’elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione sarà trasmesso annualmente alla Corte dei Conti e lo stesso Dipartimento della Funzione Pubblica ha la possibilità di disporre, tramite l’Ispettorato per la funzione pubblica e d’intesa con i servizi ispettivi di finanza pubblica della Ragioneria Generale dello Stato, verifiche sul rispetto delle disposizioni previste dalla normativa sull’Anagrafe delle Prestazioni.
Il Dipartimento provvederà, altresì, all’invio alla Corte dei Conti dell’elenco delle amministrazioni inadempienti rispetto agli obblighi di pubblicazione e comunicazione previsti dalle disposizioni relative alla “trasparenza”.

Per visionare la circolare n. 1 del 14 gennaio 2010, consulta il box “Approfondimenti” di questa pagina.