Home Generale Tre giorni di permesso per motivi personali o familiari. Possono essere negati?

Tre giorni di permesso per motivi personali o familiari. Possono essere negati?

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Nonostante diversi tribunali del lavoro si siano pronunciati in merito, continuano le sopraffazioni da parte di alcuni dirigenti verso i legittimi diritti dei docenti di poter usufruire di tre giorni per motivi personali o familiari durante l’anno scolastico.

La normativa

L’art. 15 del CCNL/scuola del 2006/2009, fino a oggi non modificato, al comma 2 testualmente afferma: “Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali e familiari documentati anche mediante autocertificazione ….”

Interpretazione soggettiva

L’articolo suddetto è interpretato in modo soggettivo da qualche dirigente il quale dopo aver ricevuto regolare richiesta con allegata certificazione (basterebbe anche una semplice autocertificazione), convoca il docente in direzione e dopo averne ascoltato verbalmente le motivazioni, può decidere di concedere o negare il permesso e quel che è più grave, si riserva di tramutare il permesso giornaliero in permesso breve di due ore con l’impegno di recupero entro la settimana successiva.

Interpretazioni giurisprudenziali

In merito ai motivi personali e familiari la giurisprudenza si è pronunciata più volte chiarendo che i suddetti motivi sono da identificare nelle situazioni che attengono al benessere dell’individuo, sia come singolo sia come membro della famiglia, per cui i permessi, previsti dall’art. 15 in quanto diritto del docente non possono essere sottoposti a valutazione discrezionale del dirigente scolastico in quanto possono, anche non essere eventi gravi ma che rivestono particolare significato per il dipendente.

 Documentazione

I suddetti permessi vanno documentati o anche auto dichiarati, ma senza alcun potere del dirigente scolastico di entrare nel merito sul contenuto della certificazione o dichiarazione.

Compiti del dirigente

Il Dirigente, acquisita la domanda del docente, accertato che nella stessa siano indicati i motivi personali o familiari, ha il dovere di prendere atto della richiesta del docente e provvedere alla gestione del sistema scolastico in modo efficiente ed efficace.

Sentenze nel merito

  1. Il tribunale del lavoro di Sciacca nel 2013 con sentenza n° 271 ha condannato un dirigente scolastico il quale, avendo ritenuto “inadeguate e generiche” le giustificazioni addotte da un docente, aveva considerato i tre giorni di permesso assenze ingiustificate specificando che i suddetti tre giorni non sarebbero stati utili né ai fini della retribuzione né ai fini della pensione.
  2. Il tribunale del lavoro di Lagonegro, con sentenze n° 309 del 2012 ha condannato un dirigente scolastico che aveva dichiarato assente ingiustificato un giorno di permesso usufruito da un docente, operando la trattenuta dello stipendio e pretendendo dallo stesso docente il pagamento del supplente.

In detta sentenza il giudice ha precisato che al dirigente non è lasciata alcuna discrezionalità e il cui compito consiste solo ed esclusivamente in un controllo di tipo formale; inoltre è precisato che il dirigente scolastico non possa porre delle regole preventive che vietino o restringano la possibilità per i docenti di usufruire dei permessi per motivi personali o familiari.

Parere dell’ARAN

L’ARAN in merito ha espresso il seguente parere “il diritto ai tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari, è subordinato a una richiesta (… a domanda…) del dipendente documentata “anche mediante autocertificazione” e continua sostenendo che “la previsione contrattuale generica e ampia di motivi personali o familiari e la possibilità che la richiesta di utilizzo del permesso possa essere supportata anche da “autocertificazione “[…] esclude un potere discrezionale del dirigente scolastico il quale, nell’ambito della propria funzione […] è preposto al corretto ed efficace funzionamento dell’ istituzione scolastica e alla gestione organizzativa della stessa.