Il limite che le Università possono riconoscere agli studenti per conoscenze e abilità professionali è stato introdotto dall’art. 1, comma 147, del decreto legge n. 262/2006, per evitare concessioni elevate di crediti formativi utilizzabili ai fini del conseguimento della laurea triennale (per la quale sono complessivamente previsti 180 crediti) e specialistica (120 i crediti previsti).
Peraltro, già in precedenza (1° giugno 2006) il ministro Mussi aveva adottato una direttiva che prescriveva per conoscenze e abilità professionali il limite dei 60 crediti. Adesso il Ministero dell’Università e della Ricerca chiarisce che il limite si applica anche in relazione a quelle convenzioni stipulate prima dell’entrata in vigore del suddetto decreto legge (convenzioni che quindi devono essere riformulate ed adeguate alla nuova disciplina) e che i crediti formativi possono essere riconosciuti una sola volta, ai fini della laurea triennale o ai fini di quella specialistica.
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