Un esercizio importante perché verrà definita la base dati per assegnare non solo parte della quota premiale del FFO (con criteri e indicatori non ancora noti), ma anche per valutare i dottorati”. A tal proposito si ricorda che l’elaborazione della SUA-RD è prevista dai seguenti articoli del D.M. 47/2013:
1) Art. 3, comma 5: L’accreditamento periodico viene conseguito, nell’arco di cinque anni, dalle sedi che soddisfano i requisiti per l’accreditamento iniziale e quelli previsti per l’Assicurazione della Qualità (QA) di cui all’allegato C, a seguito della verifica da parte dell’Anvur sulla base dei seguenti criteri: a) esito delle visite in loco delle Commissioni di Esperti della Valutazione (CEV); b) analisi dei dati della relazione annuale dei Nuclei di Valutazione interna (di seguito NdV), trasmessa entro il 30 aprile di ogni anno; c) valutazione delle informazioni contenute nelle Schede Uniche Annuali relative ai Corsi di Studio (di seguito SUA-CDS), anche in relazione ai rispettivi Rapporti di Riesame; d) valutazione delle informazioni contenute nelle Schede Uniche Annuali della Ricerca dei Dipartimenti (di seguito SUA-RD); e) analisi delle risultanze dell’attività di monitoraggio e di controllo della qualità dell’attività didattica e di ricerca svolta da tutti i soggetti coinvolti nel sistema di qualità di ateneo; f) analisi dei risultati derivanti dall’applicazione degli indicatori previsti per la valutazione periodica delle attività formative e di ricerca, adottati dal Ministero su delibera dell’Anvur e aventi valenza triennale.
2) Art. 5 comma 1: L’Anvur trasmette al Miur annualmente entro il 31 luglio i risultati della valutazione periodica, condotta sulla base: I. della verifica dell’efficienza, della sostenibilità economico-finanziaria delle attività e dei risultati conseguiti nell’ambito delle attività di didattica e ricerca; II. dell’esito delle visite in loco delle Commissioni di Esperti della Valutazione; III. della relazione annuale dei NDV, trasmessa entro il 30 aprile di ogni anno; IV. delle informazioni contenute nelle SUA-CDS dell’a.a. precedente con i relativi Rapporti di Riesame; V. delle informazioni contenute nelle SUA-RD dell’a.a. precedente; VI. delle risultanze dell’attività di monitoraggio e di controllo della qualità dell’attività didattica e di ricerca.
3) Art. 8 comma 1: Le schede SUA-CDS e SUA-RD contengono gli elementi informativi necessari al sistema di autovalutazione, valutazione periodica e accreditamento, nonché alla definizione dell’offerta formativa (dalla fase di istituzione a quella di attivazione dei corsi di studio) secondo il principio della semplificazione e dell’efficienza delle procedure di inserimento dei dati.
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