Home Personale Vaccini Covid, il Dirigente scolastico può acquisire la certificazione per giustificare l’assenza

Vaccini Covid, il Dirigente scolastico può acquisire la certificazione per giustificare l’assenza

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In occasione della campagna vaccinale rivolta al personale scolastico promossa dal Governo per il contrasto al Coronavirus, può il dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro, acquisire la certificazione comprovante l’effettuazione della prestazione specialistica come giustificativo per l’assenza del dipendente che si è sottoposto alla vaccinazione?

A questa domanda ha risposto il Ministero dell’Istruzione, con apposita faq inserita nel portale Rientriamo a scuola.

Il Ministero ha risposto affermativamente, ricordando che, in generale, il Garante per la protezione dei dati personali ha chiarito che risulta giustificata la richiesta da parte dell’́amministrazione di appartenenza di documentazione relativa all’́effettuazione di visite mediche, prestazioni specialistiche o accertamenti clinici, quando il dipendente richiede di usufruire di permessi per le assenze correlate a tali esigenze.

Per tale ragione, il dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro, ai fini della giustificazione dell’assenza dal servizio, è legittimato all’acquisizione del documento che attesta la sottoposizione a una prestazione sanitaria specialistica, che il dipendente, in base alla legge e nei casi previsti dalla contrattazione collettiva di settore, è tenuto a produrre. Resta salvo che ove dalla attestazione prodotta dal dipendente sia possibile risalire al tipo di prestazione sanitaria da questo ricevuta, l’amministrazione scolastica, salva la conservazione del documento in base agli obblighi di legge, dovrà astenersi dall’utilizzare tali informazioni per altre finalità, nel rispetto dei principi di protezione dei dati e non potrà chiedere al dipendente conferma dell’avvenuta vaccinazione.

Inoltre, il giustificativo per l’assenza dal lavoro per malattia dovuta a prestazioni sanitarie specialistiche o per altro permesso previsto dalla contrattazione collettiva di settore non deve recare informazioni sulla tipologia della prestazione specialistica effettuata dal dipendente.