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Valutazione studenti, i voti inseriti sul registro non possono essere modificati

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Il registro elettronico è un documento ufficiale che, una volta compilato, non può essere modificato. Inserire un voto sul registro elettronico e poi decidere, dopo qualche giorno in preda a un ripensamento, di cancellarlo e modificarlo, è un reato penale che potrebbe portare ad una condanna dell’insegnante che opera in tal senso.

Il reato contestabile

Con il registro elettronico la comunicazione scuola-famiglia è istantanea, per cui quando si inserisce una valutazione per una verifica scritta o per una orale, in tempo reale la famiglia è informata. L’accesso della famiglia al registro elettronico consente di scaricare i file pdf dei voti del proprio figlio. Se malauguratamente un docente dovesse decidere di modificare il voto assegnato sul registro, magari abbassando la valutazione della prova, questo comporterebbe un problema di non poco conto in caso di contestazione da parte dello studente e della sua famiglia. La modifica del voto assegnato si configurerebbe come reato, si tratterebbe di “falsità materiale commessa da un pubblico ufficiale”, che è appunto un reato ai sensi dell’art.476 del codice penale.

In buona sostanza il docente rischierebbe di trovarsi impelagato in beghe processuali che sarebbe molto meglio evitare.

Cosa fare in caso di errore sul registro

In caso di un errore di battitura sul registro elettronico, piuttosto che cancellare e modificare il voto già assegnato, al momento che ci si rende conto dell’errore di registrazione, conviene rivolgersi immediatamente, in forma scritta, al dirigente scolastico per sanare l’errore. Il docente informa il dirigente scolastico dell’errore di registrazione, chiede di invalidare il voto e di sostituirlo con il voto reale della prova. In tal modo il docente agisce con trasparenza, informando per altro la famiglia dell’errore avvenuto, mettendosi al riparo da possibili contestazioni e guai di natura processuale.

Cura e attenzione nella compilazione del registro elettronico

Per evitare problematiche di varia natura, il consiglio che ci sentiamo di dare, è quello di avere cura e attenzione quando si compila il registro elettronico, guardano bene cosa si scrive e dove si scrive e rileggendo immediatamente quanto scritto. È necessario ricordare che si tratta di un documento OnLine condiviso all’esterno, in tempo reale, con le famiglie, un documento che comunque va redatto seduta stante e non potrebbe, fatta eccezione di problematiche tecniche, essere compilato successivamente anche a distanza di qualche giorno. In buona sostanza il registro elettronico è ritenuto a tutti gli effetti un documento ufficiale, quindi modificare i voti già registrati in precedenza rappresenta un illecito penale, occorre pertanto che i docenti prestino particolare attenzione e cura nell’utilizzare questo strumento, registrando in tempo reale quanto si verifica in classe.

Registro elettronico e la legge incompiuta

Anche se il registro elettronico oggi è considerato strumento obbligatorio per tutte le scuole, dobbiamo ricordare che così non è affatto. C’è da sottolineare che il decreto 95/2012, convertito in legge il 7 agosto 2012 convertito, all’art.7 aveva disposto che, a partire dall’anno scolastico 2012/2013, le pagelle sarebbero dovute essere redatte in formato elettronico, ma la stessa norma prevedeva che il Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca presentasse, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, un Piano per la dematerializzazione delle procedure amministrative in materia di istruzione, università e ricerca e dei rapporti con le comunità dei docenti, del personale, studenti e famiglie”. Tale piano non è mai stato presentato, rendendo la legge sul registro elettronico una vera e propria incompiuta.

Tuttavia lo strumento esiste e viene utilizzato in tantissime scuole del territorio nazionale, per tale motivo bisogna comunque fare molta attenzione per il suo utilizzo, evitando tutte le insidie che una compilazione superficiale e disattenta potrebbe procurare.