Il Dirigente scolastico prima di incaricare un docente ad accompagnare una classe in un’uscita didattica o in alcune visite guidate, deve accertarsi dell’effettiva disponibilità dell’accompagnatore. In buona sostanza il Ds non può obbligare, con preciso ordine di servizio, un docente ad accompagnare una classe a compiere una visita guidata.
In alcune scuole il Ds ha stabilito, senza accertarsi dell’effettiva disponibilità dei docenti, di utilizzare gli insegnanti che hanno ore o cattedre di potenziamento come accompagnatori in uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione. Questo tipo di utilizzo non può essere imposto come obbligo di servizio, ma deve essere concordato con i docenti, che ne devono dare, in seno ai consigli di classe, la propria disponibilità.
Una Dirigente scolastica di un Liceo scientifico a indirizzo sportivo fa un ordine di servizio ad alcuni docenti della sua scuola, senza avere accertato la loro effettiva disponibilità e senza avere proposto l’uscita didattica all’attenzione del Consiglio di classe, per accompagnare tre classi a fare delle lezioni di vela e windsurf in un circolo velico.
Si tratta ovviamente di un ordine di servizio illegittimo e nel caso in cui l’attività didattica svolta fuori dalla scuola, non fosse stata deliberata dagli organi collegiali competenti, anche la stessa uscita didattica sarebbe risultata illegittima.
Per i docenti delle scuole di ogni ordine grado le uscite didattiche e i viaggi d’istruzione sono definibili come un impegno di natura extrascolastico, con un orario di servizio differente da quello curricolare di insegnamento e con maggiori carichi di responsabilità, quindi non può esistere, da parte del dirigente scolastico, la disposizione di un obbligo del docente alla partecipazione all’uscita. È prassi diffusa in tutte le scuole chiedere in sede di Consiglio di classe, secondo le disposizioni discusse in Collegio e deliberate in Consiglio di Istituto, quali sono i docenti disponibili ad accompagnare gli studenti in un’uscita o in un viaggio di istruzione.
Se è vero che per un’uscita didattica si deve tenere conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti, come previsto dall’art.7 del D.lgs. n. 297/1994, e di quelli elaborati dal Consiglio di Istituto o di circolo che, ai sensi dell’art.10 D.lgs. n. 297/1994, si occupa in particolare delle libere attività complementari, delle visite guidate e dei viaggi di istruzione, è anche vero che in seno al Consiglio di classe ogni docente, compresi il docente di potenziamento, è libero di scegliere se dare o negare la propria disponibilità alla partecipazione, come docente accompagnatore, di attività complementari. Senza tale disponibilità nessuna uscita o viaggio potrà essere organizzato.
I regolamenti alle visite guidate o ai viaggi d’istruzione degli Istituti scolastici sono autonomamente normati dai consigli d’Istituto, ascoltati ovviamente i pareri dei Collegi docenti, in tali regolamenti è di prassi riconfermato il comma 3 dell’art.8 della Circolare Ministeriale n.291 del 14 ottobre 1992. In tale norma è chiarito che ai fini del conferimento dell’incarico, il dirigente scolastico, nell’ambito delle indicazioni fornite dal consiglio di circolo o di istituto e secondo le modalità e i criteri fissati, individua i docenti, tenendo conto della loro effettiva disponibilità, prima di procedere alle relative designazioni.
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