Home Concorsi Concorso straordinario bis, i docenti delle paritarie non ammessi: per Rampelli (FdI)...

Concorso straordinario bis, i docenti delle paritarie non ammessi: per Rampelli (FdI) è un atto iniquo, “interrogato” Bianchi

CONDIVIDI

Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera dei deputati di Fratelli d’Italia, si lamenta per la mancata considerazione del servizio dei docenti nelle paritarie per l’accesso ai concorsi pubblici.

“L’esclusione dal concorso per coloro che hanno svolto attività d’insegnamento nelle scuole paritarie è un atto moralmente iniquo e costituzionalmente illegittimo”, sostiene il deputato romano.

“La parità scolastica è un principio scritto nella nostra Carta e non può essere messo in discussione da ministri e dirigenti che vogliono minare quanto sancito da un ministro come Luigi Berlinguer che di sicuro non era un democristiano”, sottolinea Rampelli.

E ancora: “Quello appena pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, il concorso straordinario bis per l’assunzione di precari nelle scuole pubbliche (secondarie ndr), non contempla tra i titoli l’insegnamento nella scuola paritaria che pure svolge un ruolo fondamentale nell’educazione di centinaia di migliaia di giovani e di sostegno formativo alle loro famiglie”.

“Se lo Stato consente a un docente di insegnare nelle scuole private e paritarie significa che lo giudica titolato a farlo e allora – sostiene il deputato di FdI – deve poter partecipare a tutti i concorsi pubblici. Non esistono insegnanti di serie a di serie b”.

“Di questa esclusione chiederemo conto al ministro Bianchi in un’interrogazione che sto per depositare”, conclude Rampelli.

Chi può partecipare

Sono ammessi a partecipare alla procedura i candidati in possesso congiuntamente, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

a. abilitazione specifica o titolo di accesso alla specifica classe di concorso ovvero analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia;

b. non aver partecipato alle procedure di cui all’art. 59, comma 4, del decreto-legge o, pur avendo partecipato, non essere stati destinatari di una individuazione quali aventi titolo ad assunzione a tempo determinato di cui al medesimo comma;

c. avere svolto, a decorrere dall’anno scolastico 2017/2018 ed entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, un servizio nelle istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni anche non consecutivi. Il servizio svolto su posto di sostegno in assenza di specializzazione è considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria per la classe di concorso prescelta, fermo restando quanto previsto alla lettera d);

d. avere svolto almeno un anno di servizio, tra quelli di cui alla lettera c), nella specifica classe di concorso per la quale si concorre.

Sono ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito all’estero i titoli, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento ai sensi della normativa vigente, entro il termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale.

I candidati devono ovviamente possedere i requisiti generali per accesso all’impiego nelle pubbliche amministrazioni.

La partecipazione al concorso avviene con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l’USR responsabile della procedura può disporre l’esclusione dei candidati in qualsiasi momento dalla procedura concorsuale.