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Art. 2 DM del 16/1/97: formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

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Nell’articolo 2 del Decreto Ministeriale del 16/1/1997 sono individuati i contenuti della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, che sono i seguenti:

 

a) principi costituzionali e civilistici;

b) la legislazione generale e speciale in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro;

c) i principali soggetti coinvolti ed i relativi obblighi;

d) la definizione e l’individuazione dei fattori di rischio;

e) la valutazione dei rischi;

f) l’individuazione delle misure (tecniche, organizzative, procedurali) di prevenzione e protezione;

g) aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori;

h) nozioni di tecnica della comunicazione.

 

La durata dei corsi per i rappresentanti dei lavoratori è di trentadue ore, fatte salve diverse determinazioni della contrattazione collettiva.